Sollicitatio ad turpia

Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444
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La sollicitatio ad turpia, o sollecitazione in confessione, era il delitto commesso dal sacerdote che si serviva della confessione sacramentale per rivolgere al penitente proposte sessuali o indurlo a comportamenti contrari alla castità. Poteva manifestarsi attraverso parole, gesti e contatti fisici, senza che fosse necessario giungere alla consumazione di un rapporto. Il legame con il sacramento distingueva questa fattispecie dalle altre trasgressioni sessuali del clero. Il suo perseguimento da parte delle Inquisizioni moderne intrecciò difesa dell’ortodossia, disciplina ecclesiastica e controllo dei rapporti fra confessori e penitenti.

Origini e definizione del reato

Le preoccupazioni per gli abusi dei confessori erano presenti già nel Medioevo, quando la confessione aveva assunto un ruolo centrale nella vita religiosa. La competenza dei tribunali inquisitoriali sulla materia si definì nel Cinquecento, nel contesto dei conflitti confessionali e della riforma cattolica. Le polemiche protestanti rendevano particolarmente grave il discredito arrecato al sacramento dalla condotta dei sacerdoti. Il Concilio di Trento rafforzò il controllo episcopale sui confessori; la successiva disciplina dei luoghi e delle modalità della confessione, insieme alla diffusione del confessionale, rispondeva anche all’esigenza di prevenire gli abusi.

La costituzione Universi Dominici gregis di Gregorio XV, del 30 agosto 1622, estese a tutta la Chiesa la repressione inquisitoriale della sollecitazione, riconoscendo la competenza degli inquisitori e dei vescovi. La disciplina comprendeva comportamenti avvenuti durante la confessione, immediatamente prima o dopo, oppure in occasione o con il pretesto di essa, anche attraverso la simulazione del sacramento. Il sacrilegio implicava un sospetto d’eresia e giustificava l’intervento inquisitoriale anche in assenza di esplicite affermazioni eterodosse.

Le persone sollecitate erano soprattutto donne, ma la normativa comprendeva anche uomini e fanciulli. La costituzione Sacramentum Poenitentiae di Benedetto XIV, del 1° giugno 1741, riordinò la materia, ribadendo l’obbligo di denuncia e intervenendo anche sulle false accuse e sull’assoluzione del complice. La disciplina sopravvisse alle Inquisizioni d’antico regime: fu recepita nel Codice di diritto canonico del 1917 e ulteriormente regolata, sul piano processuale, dall’istruzione Crimen sollicitationis del 1962.

Italia

Nel Cinquecento la repressione degli abusi commessi dai confessori coinvolse vescovi e superiori degli ordini religiosi. L’intervento dell’Inquisizione romana si affermò gradualmente, attraverso singoli procedimenti e decisioni della Congregazione. Un decreto del 1614 sottopose alla sua giurisdizione i discorsi disonesti tenuti durante la confessione. La costituzione del 1622 fornì poi un riferimento generale, senza eliminare la competenza episcopale. La delimitazione del reato alimentò una vasta casistica, alla quale contribuirono, fra gli altri, Antonio Santarelli e gli autori di manuali destinati ai giudici di fede.

Gli interrogatori ricostruivano parole, gesti, tempi e luoghi, per accertare il rapporto fra la condotta denunciata e la confessione. Le pene potevano comprendere la sospensione dal ministero, la privazione della facoltà di confessare, la perdita degli uffici, la reclusione e le penitenze spirituali. Nel processo celebrato a Reggio Emilia contro il monaco Bernardo Bolcini, le denunce di quattro religiose portarono, il 19 luglio 1743, all’abiura de vehementi, a tre anni di carcere e all’interdizione perpetua dalla confessione.

Le cause di sollecitazione potevano intrecciarsi con indagini su pratiche devozionali, esorcismi e direzione spirituale. Nel 1698 il sacerdote genovese Luigi Pizzorno fu condannato per accuse che associavano sollecitazione, quietismo ed esorcismi irregolari.

Spagna

L’Inquisizione spagnola acquisì precocemente competenza sulla materia. Con il breve Cum sicut nuper del 18 febbraio 1559 papa Paolo IV autorizzò l’intervento inquisitoriale a Granada; il 16 aprile 1561 Pio IV estese il provvedimento ai territori soggetti al Sant’Uffizio spagnolo. La Suprema precisò le procedure attraverso istruzioni e corrispondenza con i tribunali distrettuali. La sollecitazione entrò inoltre negli editti di fede, che rendevano noto ai fedeli l’obbligo di denunciarla.

La denuncia comportava difficoltà particolari per le donne, esposte al timore del disonore, alle pressioni familiari e all’autorità del confessore. La minaccia di non ricevere l’assoluzione poteva indurle a rivolgersi al tribunale. I commissari verificavano la reputazione delle denuncianti e raccoglievano informazioni sul sacerdote: tali indagini risentivano dei pregiudizi sulla credibilità della testimonianza femminile. Numerose accuse rimanevano sospese in attesa di ulteriori elementi. Sul piano normativo, il consenso della penitente non cancellava il delitto del confessore e la sua eventuale ammissione non doveva trasformarla in imputata.

Il procedimento e la lettura delle sentenze erano circondati da particolare riserbo, inteso a contenere lo scandalo e a tutelare la reputazione dei soggetti coinvolti e del clero. La segretezza non impediva tuttavia la circolazione delle notizie né garantiva le denuncianti dalle conseguenze sociali dell’accusa. Le pene comprendevano l’abiura, la perdita della facoltà di confessare, la reclusione, l’allontanamento dai luoghi frequentati e le penitenze spirituali.

La repressione si estese ai tribunali americani di Messico, Cartagena e Lima. La corrispondenza con la Suprema documenta lo sforzo di uniformare le procedure, ma anche ritardi, resistenze e difficoltà nell’assicurare la segretezza. I processi contro sacerdoti operanti nella diocesi di Quito, dipendente dal tribunale di Lima, mostrano inoltre il ruolo delle relaciones de causas inviate in Spagna, attraverso le quali il centro controllava l’attività dei giudici coloniali.

Portogallo

Nell’Inquisizione portoghese singoli procedimenti precedettero il riconoscimento pontificio della competenza in materia. Il passaggio decisivo avvenne sotto papa Paolo V, con i provvedimenti del 16 settembre e del 9 novembre 1608. La sollecitazione fu contemplata dal regolamento inquisitoriale del 1613 e ricevette una disciplina più articolata nel Regimento del 1640, che rivendicava la giurisdizione privativa del Sant’Uffizio.

Come ha mostrato Jaime Ricardo Teixeira Gouveia, i provvedimenti pontifici non abolirono la giurisdizione concorrente dei vescovi: il monopolio inquisitoriale si consolidò soprattutto nella prassi, anche grazie alla collaborazione degli ordinari, dei quali rimaneva prevista la partecipazione al giudizio.

Le denunce, provenienti dal regno e dai domini d’oltremare, compreso il Brasile, furono raccolte anche in appositi Cadernos dos Solicitantes. Il loro numero non coincide con quello dei processi: molte segnalazioni non conducevano a un’imputazione formale, mentre altre potevano concorrere a un’indagine successiva. Le condanne prevedevano, secondo i casi, interdizione dalla confessione, sospensione, reclusione, esilio e penitenze. Si ricorreva a cerimonie riservate per evitare l’esposizione pubblica dei sacerdoti negli autos da fé.

Bibliografia

Italia

Spagna

Portogallo

Fonti normative

Article written by Daniele Santarelli & Domizia Weber | Ereticopedia.org © 2026

et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque

[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]

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