Fautor / Fautoria

Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444
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Nel diritto canonico e nella prassi inquisitoriale, il fautor era colui che, pur non essendo necessariamente eretico, prestava agli eretici aiuto, protezione, consiglio, ospitalità o qualsiasi altra forma di sostegno. Il termine fautor compare nella legislazione ecclesiastica già alla fine del XII secolo: la decretale Vergentis in senium di Papa Innocenzo III (1199) accomunava infatti difensori, ricettatori, fautori e credenti degli eretici, sottoponendoli a gravi sanzioni canoniche. Nel XIII secolo, i concili di Tarragona (1242) e di Narbona (1243) cercarono di precisare la nozione, includendovi sia chi offriva concretamente assistenza agli eretici sia, in alcuni casi, le autorità civili che omettevano di reprimerli nei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Con il consolidarsi dell'Inquisizione, il concetto di fautoria mantenne una formulazione volutamente ampia, permettendo di perseguire non solo gli aderenti all'eresia, ma anche quanti ne favorivano indirettamente la diffusione o la sopravvivenza. La categoria fu ripresa dalla manualistica inquisitoriale medievale e moderna, in particolare da Nicolau Eymerich, da Francisco Peña e da Cesare Carena, che discussero anche casi controversi, come la responsabilità degli avvocati incaricati della difesa di imputati per eresia. La nozione di fautore rimase così uno degli strumenti giuridici più elastici dell'ordinamento inquisitoriale, consentendo di colpire le reti di protezione sociale e politica degli eretici oltre ai loro diretti seguaci.

Bibliografia

  • John H. Arnold, Fautoria, in DSI, vol. II, p 579 (e bibliografia ivi).

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et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque

[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]

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