Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444
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La riconciliazione (reconciliación), nella pratica dell'Inquisizione spagnola, era la riammissione nella comunione della Chiesa del battezzato riconosciuto colpevole di eresia che confessava i propri errori, manifestava un pentimento ritenuto sincero dagli inquisitori e accettava le penitenze imposte. Consentiva ordinariamente all’eretico penitente, purché non recidivo, di evitare il rilascio al braccio secolare. Costituiva tuttavia una sentenza di condanna, non un’assoluzione dall’accusa.
Va distinta dall’abiura, ossia la ritrattazione giurata dell’errore. Il riconciliato pronunciava un’abiura formale dell’eresia e riceveva l’assoluzione dalla scomunica. Le abiure de levi e de vehementi erano invece imposte in presenza di un sospetto, rispettivamente lieve o grave, senza che fosse stata pienamente accertata la colpevolezza per eresia. La distinzione tra riconciliati e penitenti sottoposti ad abiura per sospetto aveva quindi un preciso significato nella classificazione degli esiti processuali.
Nella prima fase dell’Inquisizione spagnola, caratterizzata dalla repressione dei conversos accusati di praticare segretamente l’ebraismo, ebbero particolare rilievo le riconciliazioni durante il "tempo di grazia". Chi si presentava entro il termine stabilito e rendeva una confessione giudicata completa poteva beneficiare di un trattamento più favorevole, evitando generalmente la confisca dei beni, sostituita da una penitenza pecuniaria. La riconciliazione fuori dal tempo di grazia comportava invece la confisca e poteva accompagnarsi alla detenzione, anche perpetua, all’obbligo di indossare il sambenito e a penitenze varie. La sua celebrazione pubblica negli autodafé rendeva visibili tanto la riammissione del penitente quanto la sua umiliazione.
Anche i riconciliati durante il "tempo di grazia" restavano soggetti alle incapacità giuridiche che precludevano l’esercizio di determinati uffici e professioni e l’accesso ai benefici ecclesiastici. Le disposizioni inquisitoriali aggiungevano restrizioni all’abbigliamento e ai segni esteriori del prestigio sociale. La condizione del riconciliato rimaneva così segnata dall’infamia e dalla sorveglianza del tribunale; l'eventuale successiva ricaduta nell’eresia lo esponeva alla qualifica di relapso e al rilascio al braccio secolare, anche qualora manifestasse nuovamente pentimento. Il perdono ecclesiastico non cancellava dunque la precedente condanna, che diventava il presupposto dell’aggravamento della pena in caso di recidiva. Il recupero degli uffici e delle facoltà preclusi richiedeva inoltre apposite abilitazioni, distinte dalla riconciliazione.
Bibliografia
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- Juan Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana, Fundación El Monte, Sevilla 2000-2003, volll. I-VIII, in particolare vol. I.
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et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque
[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]