Sauvage, Jean

Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444
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Jean Sauvage, noto anche come Jean Le Sauvage (1455 - Saragozza, 7 giugno 1518), è stato un alto funzionario dei Paesi Bassi borgognoni e gran cancelliere di Carlo d'Asburgo. Nei primi anni del governo carolino sostenne una revisione delle procedure dell'Inquisizione spagnola, rimasta allo stato di progetto.

Conseguì la licenza in diritto nel 1478 e percorse la carriera amministrativa al servizio degli Asburgo. Dal cancellierato del Brabante, ottenuto nel 1509, passò nel 1515 alla direzione della cancelleria del giovane Carlo. L'incarico gli consentiva di intervenire nella preparazione degli atti di governo e nei negoziati diplomatici. Nel settembre 1517 seguì il sovrano nella Penisola iberica, dove si trovò coinvolto nelle difficoltà della successione e nei contrasti fra le rappresentanze dei regni e i consiglieri provenienti dai Paesi Bassi.

La successione in Spagna e la questione inquisitoriale

La morte di Ferdinando il Cattolico, nel gennaio 1516, offrì agli avversari delle pratiche inquisitoriali un'occasione per rivolgersi a una corte ancora esterna agli equilibri politici spagnoli. I conversos, cristiani di origine ebraica particolarmente esposti alla repressione, cercavano di ottenere dal nuovo sovrano protezione contro procedimenti nei quali segretezza, detenzione e sequestro dei beni rendevano precaria la difesa. Le loro iniziative si inserirono in una tradizione di contestazione degli abusi del Sant'Uffizio che aveva trovato espressione anche nelle assemblee rappresentative.

Già nel 1516 Sauvage e Guillaume de Croÿ, signore di Chièvres, furono interessati dalle pressioni esercitate a corte per modificare il funzionamento dell'Inquisizione. Le notizie sulle offerte di denaro avanzate dai nuovi cristiani accompagnarono le aspettative di riforma, ma le prime trattative non produssero un provvedimento applicabile. La loro ricostruzione resta meno precisa di quella del successivo progetto del 1518: occorre quindi distinguere questa fase di negoziazione dal testo normativo effettivamente conservato.

Una delle questioni decisive era la possibilità di conoscere l'identità dei testimoni d'accusa. Il cardinale Francisco Jiménez de Cisneros, reggente di Castiglia e inquisitore generale, considerava la loro protezione una condizione indispensabile per l'attività del tribunale. Nel marzo 1517 intervenne presso Carlo per scongiurare la divulgazione dei nomi e affidò al proprio segretario Diego López de Ayala il compito di difendere le prerogative inquisitoriali alla corte del sovrano. Il contrasto investiva dunque le regole della giustizia religiosa e l'autorità competente a modificarle.

Alle Cortes di Valladolid del 1518 la richiesta di una correzione degli abusi acquistò una dimensione pubblica. I procuratori sollecitarono il rispetto del diritto comune e dei canoni, la scelta di giudici di reputazione e coscienza adeguate e l'intervento degli ordinari diocesani. La punizione dei colpevoli doveva accompagnarsi alla tutela degli innocenti. Carlo rispose annunciando consultazioni e accogliendo la presentazione di memoriali. Nella medesima assemblea Sauvage incontrò l'opposizione alla propria designazione alla presidenza, che venne infine affidata al vescovo Pedro Ruiz de la Mota. La diffidenza verso il cancelliere straniero coesisteva così con rivendicazioni che offrivano spazio alla sua iniziativa riformatrice.

Il progetto del 1518

Il risultato più significativo dell'azione di Sauvage fu il progetto di prammatica preparato nel 1518, intestato a Carlo e alla madre Giovanna. Il testo manteneva il compito di reprimere l'eresia, intervenendo sulle condizioni che permettevano agli inquisitori di esercitare la propria giurisdizione. La questione centrale era rendere compatibili la difesa della fede e un'amministrazione della giustizia capace di proteggere i sudditi dagli abusi dei suoi ministri.

Sul piano processuale, la comunicazione dei nomi dei testimoni avrebbe consentito agli imputati di contestarne l'attendibilità e di far emergere eventuali inimicizie. L'impiego di carceri pubbliche avrebbe inoltre attenuato l'isolamento prodotto dalla detenzione segreta. Queste disposizioni avrebbero inciso su strumenti essenziali del procedimento inquisitoriale, ampliando le possibilità di difesa e riducendo la distanza fra il Sant'Uffizio e le garanzie richieste alle altre giurisdizioni.

Il progetto affrontava anche il legame fra repressione e interessi patrimoniali. Le retribuzioni degli inquisitori dovevano essere sottratte alla dipendenza dalle multe e dalle confische da essi decretate; si vietavano inoltre gratificazioni ricavate dai beni dei condannati. Le proprietà sequestrate non avrebbero potuto essere assegnate ad altri prima della condanna del titolare. La distinzione fra il sequestro durante il processo e la successiva destinazione dei beni è essenziale per comprendere la portata della proposta: essa mirava a impedire che un'accusa ancora da provare si traducesse in un vantaggio economico per giudici e beneficiari delle concessioni.

Altre clausole riguardavano la responsabilità degli ufficiali e la condizione dei prigionieri. Gli abusi dovevano essere puniti, evitando che il trasferimento a un altro tribunale servisse a sottrarre i responsabili alle conseguenze delle proprie azioni. Chi denunciava irregolarità o ricorreva alla Suprema, il consiglio centrale dell'Inquisizione, doveva essere protetto dalle ritorsioni. Agli imputati detenuti andavano assicurati l'accesso alla messa e ai sacramenti; occorreva inoltre impedire che i condannati alla prigionia perpetua morissero per mancanza di sostentamento. Il contenuto di queste prescrizioni mostra quanto il tentativo di riforma investisse anche la gestione quotidiana della repressione.

Il fallimento e la memoria del cancelliere

La morte di Sauvage nel giugno 1518 interruppe l'iniziativa nel momento in cui il testo attendeva ancora la sanzione regia. La prammatica non fu promulgata. Adriano di Utrecht, il futuro Adriano VI, sostenne la conservazione delle prerogative del Sant'Uffizio; il successore di Sauvage nel cancellierato, Mercurino Arborio Gattinara, non riprese il progetto. Le successive contestazioni, comprese quelle emerse durante la rivolta delle Comunidades, confermano tuttavia che la stabilità dell'istituzione continuava a essere oggetto di conflitto.

L'immagine di Sauvage fu condizionata da queste divisioni. Pietro Martire d'Anghiera interpretò il suo intervento come il risultato di pagamenti dei conversos, mentre Bartolomé de Las Casas ne valorizzò le capacità e la rettitudine. Le accuse di venalità vanno esaminate nel contesto dei rapporti di patronato e delle polemiche contro i consiglieri stranieri, senza assumerle come spiegazione sufficiente del programma riformatore. Il contenuto delle proposte rispondeva infatti a problemi denunciati anche dalle rappresentanze cittadine.

Il rapporto con Erasmo da Rotterdam contribuisce a definire l'ambiente culturale nel quale Sauvage operò. Il cancelliere favorì la sua nomina a consigliere onorario di Carlo, lo sostenne economicamente e gli commissionò la Querela pacis, pubblicata nel 1517 in connessione con i progetti di pacificazione europea della corte borgognona. Il 15 luglio 1518 Erasmo gli indirizzò la dedica della seconda edizione dell'Institutio principis christiani, ancora ignaro della sua morte. Questo patronato permette di collocare l'azione di Sauvage in un ambiente sensibile alla riforma cristiana; il progetto inquisitoriale richiede però di essere analizzato nei suoi specifici contenuti giuridici e politici.

Il tentativo del 1518 può essere letto come una proposta di ricondurre la repressione dell'eresia entro regole più vincolanti per i giudici, affidando alla monarchia il compito di intervenire contro gli abusi. Il suo fallimento documenta il peso dei sostenitori dell'autonomia inquisitoriale e la fragilità di una riforma legata alla protezione di un ministro. All'inizio del regno di Carlo, il rapporto fra tutela della fede, autorità del sovrano e difesa dei sudditi conservava ancora margini di discussione che la successiva affermazione del Sant'Uffizio avrebbe progressivamente ristretto.

Bibliografia

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et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque

[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]

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