Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444
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Giovanni Battista De Luca (Venosa, 1614, secondo altre ricostruzioni 1613 – Roma, 5 febbraio 1683) è stato un giurista, avvocato e cardinale. Fra i maggiori interpreti del diritto nel Seicento, fu uno stretto collaboratore di Innocenzo XI e sostenne una riforma del governo pontificio che lo pose in contrasto con influenti settori della Curia e della Congregazione del Sant'Uffizio. La sua opera offre una testimonianza delle controversie sui confini fra autorità spirituale, giurisdizione ecclesiastica e governo temporale dello Stato della Chiesa.

Cenni biografici
Figlio di Antonio De Luca e Angela Giacullo, ricevette la prima istruzione a Venosa. Fra il 1628 e il 1629 studiò a Salerno, dove seguì le lezioni di diritto di Pietro Maria Salimbeni da Siena. De Luca ricordò con favore il metodo del maestro, che affiancava all'esposizione latina una discussione della materia in italiano con gli allievi. Nel 1631 passò a Napoli e nel 1635 conseguì la laurea in utroque iure.
La pratica svolta presso il Sacro Regio Consiglio e la Regia Camera della Sommaria fu decisiva per la sua formazione. In quei tribunali acquisì familiarità con le cause, le procedure e la varietà delle fonti normative, maturando la convinzione che il diritto non potesse essere compreso attraverso il solo insegnamento universitario. Colpito da una grave malattia, nel 1639 tornò a Venosa. Ricevette gli ordini minori ed esercitò gli uffici di vicario capitolare e, successivamente, di vicario generale della diocesi.
Nel 1644 si trasferì a Roma. La protezione di Niccolò Ludovisi, principe di Venosa e di Piombino, ne favorì l'ingresso negli ambienti curiali; De Luca lavorò per lui come avvocato e uditore. Frequentò inoltre lo studio di Angelo Andosilla, decano delle Segnature di Grazia e di Giustizia. La sua attività si concentrò sulle controversie feudali, patrimoniali e giurisdizionali, nelle quali acquistò rapidamente grande reputazione. Dal 1658 fu avvocato a Roma dei re di Spagna. Nel suo studio si formarono giuristi destinati a importanti carriere, fra cui Ansaldo Ansaldi.
Alla professione affiancò un'intensa attività intellettuale. Frequentò l'accademia promossa da Cristina di Svezia e vi tenne discorsi dedicati alla giustizia e all'applicazione delle leggi. Ordinato sacerdote nel 1676, aveva progettato di ridurre gli impegni forensi. L'elezione di Benedetto Odescalchi al pontificato, con il nome di Innocenzo XI, diede invece una nuova direzione alla sua vita: il papa lo nominò uditore e segretario dei memoriali, facendone uno dei suoi più ascoltati consiglieri.
De Luca partecipò ai progetti di risanamento finanziario e di riordino amministrativo avviati da Innocenzo XI. Sostenne la soppressione di uffici ritenuti inutili, la delimitazione delle competenze dei tribunali e la revisione delle immunità ecclesiastiche. Appoggiò inoltre il progetto di abolire il cardinal nepote: nel 1678 predispose una bozza di provvedimento che non fu promulgata per l'opposizione incontrata nel collegio cardinalizio. La questione non era, ai suoi occhi, soltanto morale. Riguardava la destinazione delle entrate pubbliche e il dovere del pontefice, in quanto principe, di amministrarle nell'interesse dello Stato e dei suoi sudditi.
Un'altra controversia lo oppose alla Congregazione del Sant'Uffizio. Nel 1680 denunciò gli abusi connessi ai «patentati», collaboratori laici dei tribunali inquisitoriali provvisti di lettere patenti. Il privilegio del foro poteva sottrarli ai giudici ordinari anche in cause estranee alla fede; le esenzioni fiscali gravavano sulle comunità e la facoltà di portare armi favoriva ulteriori abusi. De Luca chiedeva una selezione più rigorosa di tali collaboratori e una riduzione dei privilegi. La sua critica investiva il funzionamento civile e finanziario dello Stato ecclesiastico, non la legittimità dell'azione inquisitoriale contro l'eresia.
Le iniziative di riforma gli procurarono avversari influenti. I rapporti con altri uomini della corte pontificia, in particolare con Agostino Favoriti, furono difficili; anche le sue posizioni nella controversia fra Roma e la monarchia francese sulla regalia suscitarono diffidenze. Innocenzo XI lo creò cardinale nel settembre 1681, ma l'elevazione alla porpora non pose fine ai contrasti. De Luca morì a Roma il 5 febbraio 1683. Fu sepolto nella chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, dove il cardinale Benedetto Pamphilj gli fece erigere un monumento funebre.
Opere
L'opera maggiore di De Luca è il Theatrum veritatis et iustitiae, pubblicato a Roma in quindici libri fra il 1669 e il 1673, poi ampliato con quattro volumi supplementari e corredato di indici. Vi confluirono oltre duemilacinquecento pareri, discussioni e osservazioni, tratti in larga misura dalla sua esperienza di avvocato. Il Theatrum affronta materie feudali, regalie, giurisdizioni, contratti, successioni, benefici ecclesiastici, organizzazione dei tribunali e pratica della Curia romana. L'ordine degli argomenti risponde alla frequenza e al peso delle questioni nella vita del foro più che allo schema tradizionale dei manuali di diritto romano.
De Luca non si limitava a formulare una soluzione astratta. Ricostruiva le circostanze delle cause, le ragioni delle parti, le norme applicabili e, quando possibile, l'esito delle controversie. Tale metodo gli permetteva di mostrare quanto l'incertezza del diritto dipendesse dalla moltiplicazione delle fonti e dalla concorrenza fra giudici e tribunali. Le sue osservazioni sul funzionamento della Curia erano spesso severe: proprio quelle pagine, accanto alle tesi sulle immunità e sulla potestà papale, sarebbero state sottoposte a censura.
Nel 1673 pubblicò Il dottor volgare, compendio in italiano delle principali materie del diritto civile, canonico, feudale e municipale. Non si trattava di una semplice traduzione abbreviata del Theatrum: la disposizione più sistematica e la scelta della lingua rispondevano alla volontà di raggiungere un pubblico più largo di governanti, amministratori e pratici del diritto. De Luca tornò a difendere l'uso dell'italiano nella trattazione giuridica in Dello stile legale (1674) e nella Difesa della lingua italiana (1675), contribuendo alla formazione di un lessico giuridico volgare.
La sua produzione comprende anche opere rivolte a figure e funzioni specifiche della società ecclesiastica e civile: Il vescovo pratico (1675), Il religioso pratico (1679), Il cardinale della S. R. Chiesa pratico e Il principe cristiano pratico (entrambi del 1680). Nel Vescovo pratico esaminò i compiti pastorali e giudiziari del vescovo, comprese le cause di fede, riconoscendo la disciplina stabilita dalla Congregazione romana. Nel Cardinale della S. R. Chiesa pratico illustrò le conoscenze richieste a chi sedeva nella Congregazione del Sant'Uffizio: teologia, diritto canonico, procedura criminale e capacità di valutare fenomeni che i contemporanei collegavano alla magia e all'azione diabolica. De Luca rimaneva dunque un uomo della Chiesa del suo tempo; intendeva correggere sovrapposizioni e abusi, non eliminare i tribunali della fede.
Nel Principe cristiano pratico pose al centro il buon governo e l'interesse dei sudditi. Alla precettistica che si limitava a delineare le virtù religiose del sovrano affiancò una riflessione sulle sue responsabilità giuridiche e amministrative. Il principe disponeva di poteri per assolvere un compito pubblico: la gestione delle risorse, l'amministrazione della giustizia e la scelta dei ministri dovevano essere giudicate alla luce di tale compito.
Un nucleo particolarmente originale del suo pensiero è la teoria delle quattro «persone formali» del pontefice. Nell'unica persona fisica del papa De Luca distingueva quattro funzioni, ciascuna dotata di attribuzioni proprie:
- Vicario di Cristo e vescovo della Chiesa universale. È la funzione relativa al governo spirituale dell'intera Chiesa. De Luca non negava il primato del pontefice, ma riteneva necessario precisare quando egli agisse in questa qualità.
- Patriarca d'Occidente. Era una qualifica storicamente distinta dalla prima. De Luca la considerava ormai priva di una rilevante funzione autonoma nell'assetto ecclesiastico del suo tempo.
- Vescovo particolare di Roma. Il pontefice era anche titolare di una diocesi determinata. In tale veste esercitava responsabilità che non coincidevano semplicemente con quelle spettanti al capo della Chiesa universale.
- Principe temporale dello Stato ecclesiastico. Governava un territorio, amministrava entrate, nominava funzionari e rendeva giustizia ai sudditi. Per De Luca, l'esercizio di questi poteri doveva essere esaminato con gli strumenti del diritto e della storia, senza confonderlo con la potestà spirituale.
La distinzione non postulava quattro papi. Serviva a individuare la qualità nella quale l'unico pontefice compiva un atto e, di conseguenza, il fondamento e i limiti della potestà esercitata. De Luca affrontò la questione nel Theatrum, fra l'altro nelle trattazioni sulla gerarchia ecclesiastica e nella Relatio Romanae Curiae forensis, e in scritture manoscritte dedicate al concorso di diverse «persone formali» nella persona materiale del papa. La teoria aveva una ricaduta pratica: una controversia relativa alla diocesi di Roma, una decisione riguardante tutta la Chiesa e un provvedimento sul patrimonio dello Stato ecclesiastico richiedevano valutazioni giuridiche differenti.
Da qui derivava anche la sua riflessione sull'origine del potere temporale. Intervenendo nel dibattito sulla Donazione di Costantino, De Luca non volle fondare il dominio pontificio sull'autenticità di quel documento. Cercò piuttosto un titolo nella storia del possesso, nella sua lunga continuità e nei rapporti giuridici instauratisi fra governanti e popolazioni. In opposizione alle spiegazioni che facevano derivare direttamente ogni prerogativa temporale dalla potestà spirituale, riportava la questione sul terreno della prova storica e dell'argomentazione giuridica.
Per illustrare i rapporti fra sovrano e comunità ricorse più volte alla metafora del matrimonio. La comunità affidava al principe poteri e risorse come una «dote», destinata alla cura della cosa pubblica. Applicata al pontefice, l'immagine rendeva particolarmente incisiva la critica al nepotismo: chi amministrava le rendite della Chiesa non poteva considerarle beni propri da distribuire ai familiari. Alcuni studiosi hanno ravvisato in questi argomenti un limite al potere del principe e persino la possibilità di una resistenza agli abusi; altri, in particolare Italo Birocchi, contestano che De Luca abbia formulato un vero diritto di resistenza. Anche per questa ragione la sua riflessione va letta nel contesto politico e giuridico del Seicento, senza attribuirle una moderna teoria della separazione fra Stato e Chiesa.
Censura
Il primo tentativo di censura del Theatrum risale al 1680 e riguardò una parte del quindicesimo libro dedicata ai giudizi e alla pratica della Curia romana. Il censore rimproverò a De Luca il tono delle critiche rivolte ai tribunali pontifici e l'assenza delle autorizzazioni che riteneva necessarie alla stampa. L'esame si concentrò soprattutto sulle pagine relative ai conflitti di competenza: la presenza di molti fori privilegiati, secondo De Luca, prolungava i processi e rendeva più difficile ottenere giustizia.
Tra i punti contestati vi era la distinzione fra cause di fede, cause profane e cause miste. De Luca riconosceva la competenza inquisitoriale nelle materie propriamente religiose e nei casi dubbi che coinvolgessero la fede. Riteneva però che una causa civile, o un reato privo di tale implicazione, non dovesse essere attratto nel foro del Sant'Uffizio soltanto perché vi era coinvolto uno dei suoi ministri o patentati. Il censore giudicò temerarie queste affermazioni, ma sul fascicolo dell'esame fu annotato che non risultava alcun decreto: il tentativo del 1680 non sfociò in una condanna.
Dopo la morte di Innocenzo XI, nell'agosto 1689, ebbe inizio un esame più esteso del Theatrum, proseguito fino al 1691. La cronologia è significativa: De Luca era morto sei anni prima, mentre il pontefice che lo aveva protetto era appena scomparso. La procedura coinvolse più esaminatori, fra i quali Raffaele Fabretti, Giovanni Battista Del Palagio, Giuseppe Felice Barlacci, Scipione Zanelli e Francesco Brunacci. Le loro valutazioni non furono identiche: alcuni individuarono proposizioni da correggere, altri difesero almeno in parte il metodo e le intenzioni dell'autore.
La censura più ampia fu redatta da Giuseppe Felice Barlacci. Uno dei suoi bersagli principali era proprio la teoria delle quattro persone del pontefice. Egli ammetteva che si potesse parlare di una sfera spirituale e di una temporale, ma giudicava rischiosa l'ulteriore distinzione fra il papa vicario di Cristo e il vescovo particolare di Roma. Temeva che attribuire a ciascuna funzione competenze separate permettesse di affermare la potestà del pontefice in una veste e di negarla nell'altra, indebolendo così il carattere universale della sua autorità. La controversia investiva pertanto il modo stesso di descrivere il papato e il rapporto fra le sue diverse giurisdizioni.
Le obiezioni di Barlacci non furono accolte senza riserve. Giulio Maria Bianchi, segretario della Congregazione dell'Indice, ne criticò alcuni passaggi e osservò che eventuali interpretazioni ostili al primato romano della teoria delle quattro persone potevano dipendere dall'intenzione dei lettori più che dalla dottrina espressa da De Luca. Bianchi nutriva comunque riserve sulle tesi favorevoli alla giurisdizione secolare. Propose di tollerare la circolazione dei volumi senza per questo approvare le dottrine ritenute contrarie alla giurisdizione ecclesiastica: una proibizione, a suo giudizio, avrebbe rischiato di richiamare l'attenzione proprio sui passi controversi.
Il Theatrum non fu inserito nell'Indice dei libri proibiti: pesarono il riguardo per la memoria di Innocenzo XI e la valutazione degli effetti indesiderati di una condanna pubblica. La mancata proibizione non corrispose dunque a un'approvazione delle tesi discusse. Al tempo stesso, non impedì che il Theatrum continuasse a essere letto e utilizzato dai giuristi. La vicenda censoria colpì soprattutto il significato ecclesiologico e politico delle sue proposte: mostrò quanto fosse difficile, nella Curia del tardo Seicento, discutere i confini delle giurisdizioni senza mettere in questione interessi e concezioni dell'autorità profondamente radicati.
Bibliografia essenziale
- Italo Birocchi, Un finto contrattualismo: il diritto di resistenza in Giambattista De Luca, in Wissen, Gewissen und Wissenschaft im Widerstandsrecht (16.–18. Jh.) / Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza (XVI-XVIII sec.), a cura di Angela De Benedictis e Karl-Heinz Lingens, Klostermann, Frankfurt am Main 2004, pp. 351-367.
- Alessandro Dani, Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca, Aracne, Roma 2012.
- Alessandro Dani, De Luca, Giovanni Battista, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012, pp. 177-181.
- Gian Luca D'Errico, Giovanni Battista De Luca, il diritto papale e l'Inquisizione romana. Le ragioni di un dissenso. Analisi e documenti, Grifo, Lecce 2023.
- Agostino Lauro, Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683), Jovene, Napoli 1991.
- Aldo Mazzacane, De Luca, Giovanni Battista, in DBI, vol. 38 (1990), pp. 340-347.
- Paolo Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna 1982, in part. pp. 70-79.
- Gianvittorio Signorotto, De Luca, Giovan Battista, in DSI, vol. I, pp. 464-465.
- Andrea Zanotti, Cultura giuridica del Seicento e «jus publicum ecclesiasticum» nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca, Giuffrè, Milano 1983.
Approfondimenti multimediali
- Giovan Battista De Luca tra diritto e religione nella Chiesa del suo tempo, seminario dottorale del 27 novembre 2023, con interventi di Gian Luca D'Errico, Alessandro Dani, Giovanni Romeo e Andrea Zanotti; introduzione e coordinamento di Daniele Santarelli.
Article written by Daniele Santarelli | Ereticopedia.org © 2026
et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque
[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]