Lucio III, papa

Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444
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Lucio III, al secolo Ubaldo Allucingoli (Lucca, data di nascita ignota – Verona, 25 novembre 1185), fu papa dal 1181 alla morte. Il suo pontificato è legato soprattutto alla decretale Ad abolendam, emanata a Verona nel 1184 in un contesto di collaborazione con Federico I Barbarossa. Il provvedimento affidò agli ordinari diocesani la ricerca degli eretici e chiese ai poteri civili di sostenere l’azione ecclesiastica. Non istituì un tribunale inquisitoriale permanente né un corpo stabile di inquisitori, ma disciplinò una procedura episcopale di accertamento che la storiografia considera un prodromo dell'Inquisizione papale sviluppatasi nel secolo successivo.

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Cenni biografici

La data di nascita di Ubaldo Allucingoli non è nota. Grado Giovanni Merlo la colloca, con cautela, nel secondo decennio del XII secolo. La sua carriera ecclesiastica si svolse nella Curia romana: nel 1138 Innocenzo II lo creò cardinale diacono di Sant’Adriano; nel 1141 passò al titolo presbiterale di Santa Prassede e nel 1158 divenne cardinale vescovo di Ostia e Velletri. Durante il pontificato di Alessandro III (Rolando Bandinelli), al quale era legato da una lunga collaborazione, maturò l’esperienza curiale che precedette la sua elezione.

Morto il vigoroso Bandinelli il 30 agosto 1181, Ubaldo fu eletto a Velletri il 1º settembre e consacrato papa il 6 dello stesso mese. La sua elezione avvenne in una fase segnata dal conflitto con il Comune romano, dalle controversie territoriali nell’Italia centrale e dai rapporti irrisolti con l’Impero. Dopo avere lasciato Roma nel 1182, Lucio soggiornò in diverse località del Lazio. Nell’estate del 1184 si trasferì a Verona, dove morì e fu sepolto.

Alessandro III e la disciplina dell'eresia

Per comprendere la politica antiereticale di Lucio III occorre risalire al pontificato di Alessandro III. Il predecessore non elaborò un sistema inquisitoriale nel senso assunto dal termine in seguito, ma contribuì a definire la risposta ecclesiastica ai movimenti religiosi non autorizzati. Nel 1179 il III concilio Lateranense affrontò il problema delle comunità ereticali attive soprattutto nella Francia meridionale. Il canone 27, Sicut ait beatus Leo, condannò i gruppi indicati come catari e altri dissidenti, insieme a quanti li accogliessero o proteggessero, inoltre ammise il ricorso alla forza contro di loro e riconobbe privilegi a chi vi avesse preso parte.

La norma lateranense colpiva le credenze e le reti di sostegno che permettevano ai gruppi condannati di operare. Rimaneva però distinta dalla procedura di ricerca affidata da Lucio III ai vescovi. Il canone del 1179 definiva una condanna e legittimava la coercizione; Ad abolendam prescrisse indagini periodiche nelle diocesi e regolò la cooperazione fra autorità ecclesiastiche e civili. Il provvedimento di Lucio si innestò dunque su un orientamento già maturato sotto Alessandro, precisandone gli strumenti giuridici e organizzativi.

La decretale Ad abolendam

La decretale Ad abolendam diversam haeresium pravitatem fu emanata a Verona nel 1184, durante l’incontro tra Lucio III e Federico Barbarossa. La data tradizionalmente indicata è il 4 novembre. Il testo, poi accolto nelle Decretales di Gregorio IX, condannava diverse categorie di dissidenti e colpiva anche chi offrisse loro sostegno. Accanto a catari e patarini comparivano i poveri di Lione e gli umiliati, i passagini, i giosefini e gli arnaldisti. Merlo osserva che l’identificazione e la consistenza storica di alcuni di questi gruppi restano incerte. La decretale prendeva di mira anche chi predicava senza mandato pontificio o episcopale e chi insegnava dottrine sui sacramenti divergenti da quelle della Chiesa romana.

Il proemio presenta la repressione dell’eresia come un’azione congiunta (e necessaria) del potere ecclesiastico e di quello imperiale:

Ad abolendam diversam haeresium pravitatem, quae in plerisque mundi partibus modernis coepit temporibus pullulare, vigore debet ecclesiasticus excitari, cui nimirum imperialis fortitudinis suffragante potentia, et haereticorum protervitas in ipsis falsitatis suae conatibus elidatur, et catholicae simplicitas veritatis in ecclesia sanctas resplendens, eam ubique demonstret ab omni exsecratione falsorum dogmatum expiatam (Lucio III, Ad abolendam diversam haeresium pravitatem, ed. P. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, I, n. 56, pp. 52-55).

Il nucleo procedurale consisteva nell’obbligo imposto ai vescovi e agli arcivescovi di recarsi, bis vel semel in anno, nei luoghi della diocesi dove la fama segnalava la presenza di eretici. L’ordinario poteva svolgere personalmente l’indagine oppure delegarla all’arcidiacono o a persone ritenute degne. Durante la visita doveva raccogliere sotto giuramento le deposizioni di almeno tre persone di buona reputazione o, se necessario, dell’intera comunità locale. I testimoni erano chiamati a riferire sulla presenza di eretici, sulle riunioni clandestine e su condotte considerate difformi da quelle dei fedeli. Gli indizi raccolti conducevano gli accusati davanti al vescovo o al suo delegato, incaricati di esaminarli e disporre la purgazione.

L’indagine non dipendeva soltanto dalla presentazione di un’accusa individuale. La fama locale poteva attivare la ricerca episcopale, mentre le deposizioni giurate trasformavano le conoscenze della comunità in materia giudiziaria. La decretale attribuiva agli ordinari una funzione di accertamento estesa anche a persone esenti dalla loro giurisdizione ordinaria, perché direttamente soggette alla Chiesa romana. La competenza ecclesiastica comprendeva il giudizio sulla deviazione dottrinale e l’adozione delle misure spirituali; nei casi previsti, la punizione materiale era affidata all’autorità secolare.

Sanzioni e cooperazione secolare

Le conseguenze variavano secondo lo stato dell’accusato. Il chierico giudicato eretico perdeva gli uffici e i benefici ecclesiastici e poteva essere consegnato al potere secolare; il laico era affidato all’autorità civile perché fosse punito in rapporto alla gravità del caso. La decretale lasciava spazio alla ritrattazione: l’accusato poteva abiurare l’errore, tornare all’unità della fede e sottoporsi alla soddisfazione richiesta dal vescovo. Per i recidivi era prevista la consegna al braccio secolare. Le modalità concrete delle pene civili non sono però ricostruibili integralmente, poiché gli imperialia statuta che Federico avrebbe dovuto emanare in parallelo non ci sono pervenuti.

La cooperazione imperiale non era accessoria. Su richiesta degli arcivescovi e dei vescovi, conti, baroni, rettori e consoli dovevano giurare di assistere la Chiesa e di dare esecuzione alle disposizioni ecclesiastiche e imperiali. Il rifiuto o l’inadempienza comportavano sanzioni politiche ed ecclesiastiche, dalla perdita dell'honor alla scomunica e all’interdetto. Il dispositivo univa così la giurisdizione episcopale alla forza coercitiva dei poteri locali e dell’Impero, senza affidare ai laici il compito di definire l’eresia.

La procedura episcopale

Ad abolendam segnò una tappa nella formazione delle procedure antiereticali, ma non coincide con l'Inquisizione papale nella sua forma successiva. Il testo affidava l’indagine ai vescovi e ai loro delegati, all’interno delle strutture diocesane, senza creare un ufficio centrale stabile né una rete permanente di inquisitori specializzati. La successiva delega dell’attività inquisitoriale a ecclesiastici nominati dalla Sede apostolica, in particolare dagli anni di Gregorio IX, appartiene a una fase ulteriore. È quindi più preciso riconoscere a Lucio III la formalizzazione di una procedura episcopale di ricerca e repressione dell’eresia, considerata dalla storiografia uno dei precedenti dell'Inquisizione medievale.

La decretale ebbe anche una portata politica. L’intesa con Federico Barbarossa, dopo decenni di conflitto, si manifestò su un terreno condiviso, quello della difesa dell’ortodossia. L’obbligo imposto ai titolari di poteri pubblici di giurare assistenza alla Chiesa pose però il problema dei confini tra giurisdizione ecclesiastica e autorità secolare. Le divergenze sulle rispettive competenze non scomparvero con l’accordo veronese e riemersero nell’applicazione delle norme.

Fonti

  • Paul Fredericq (a cura di), Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, 5 voll., Gand 1889-1906, vol. I, n. 56, pp. 52-55.
  • Emil Friedberg (a cura di), Corpus iuris canonici, vol. II, Decretalium collectiones, Bernhard Tauchnitz, Lipsiae 1881, coll. 780-782.
  • Giovanni Domenico Mansi (a cura di), Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, vol. XXII, Venetiis 1778, coll. 476-478.
  • Kurt-Victor Selge (a cura di), Texte zur Inquisition, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh 1967, pp. 26-29.

Bibliografia

  • Paolo Brezzi, Andrea Piazza, Alessandro III, in EP, vol. II, pp. 291-299.
  • Grado Giovanni Merlo, Heresis Lumbardorum e Filii Arnaldi: note su arnaldismo e arnaldisti, in «Nuova Rivista Storica», 78, 1994, pp. 87-102.
  • Grado Giovanni Merlo, Lucio III, in EP, vol. II, pp. 308-311.
  • Grado Giovanni Merlo, Lucio III, papa, in DBI, vol. 66 (2006).
  • Henri Maisonneuve, Études sur les origines de l'Inquisition, Vrin, Paris 1960, pp. 151-157.

Article written by Alessandro Giaquinto | Ereticopedia.org © 2026

et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque

[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]

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