Alvise da Barga (frate)

Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444
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Alvise da Barga fu un religioso dell’ordine degli eremitani di Sant’Agostino, residente nel convento veneziano di Santo Stefano. Nel gennaio 1584 fu sottoposto a un procedimento inquisitoriale per aver sostenuto che non si dovesse pregare per i condannati a morte per furto e altri delitti. Il procedimento si concluse con una dichiarazione che escludeva tanto l’eresia quanto il sospetto di eresia, accompagnata dall’imposizione di penitenze per le parole imprudenti e lo scandalo suscitato nella comunità.

Profilo biografico

Le notizie disponibili su Alvise, indicato negli atti anche come Aloysius, Allovisius e Alivisio de Barcha, provengono dal fascicolo inquisitoriale conservato nell’Archivio storico del Patriarcato di Venezia. Non sono note le date di nascita e di morte.

Nel gennaio 1584 risiedeva nel convento di Santo Stefano e aveva il grado di cursore nell’ordinamento degli studi dell’ordine. Interrogato sulle proprie funzioni, dichiarò di essere ammesso all’ascolto delle confessioni, di non aver ancora predicato e di prevedere di iniziare nella successiva Pasqua.

La controversia sui suffragi per i giustiziati

All’origine del procedimento vi fu una discussione nella cucina del convento, alla presenza di diversi confratelli riuniti presso il fuoco. La data dell’episodio non emerge in modo univoco: Giovanni da Siena lo collocò nell’Avvento precedente, mentre Alvise ricordò il 3 o il 4 gennaio e Andrea da Venezia lo situò intorno all’Epifania.

La conversazione prese avvio dalla notizia, riferita da Andrea di ritorno da Padova, dell’impiccagione di due uomini per furto. Alvise sostenne che non si dovesse pregare per le loro anime, richiamando l’autorità dei decreti ecclesiastici. A fondamento della propria posizione citava un canone del concilio di Trebur, letto in una Summa de conciliis, che riassumeva nella formula «non est orandum pro furibus et latronibus».

Giovanni da Siena e Zaccaria da Venezia contestarono l’affermazione, richiamando la consuetudine ecclesiastica di assistere spiritualmente i condannati, ammetterli alla confessione e alla comunione e pregare per loro. Secondo Giovanni, Alvise aveva insistito sull’obbligo di attenersi ai decreti, arrivando a qualificare come eretico chi ne rifiutasse l’autorità. Altri testimoni gli attribuirono dubbi sull’utilità delle preghiere o sulla confessione e comunione dei giustiziati.

La discussione proseguì anche successivamente. Andrea riferì che, la mattina seguente, Alvise gli aveva mostrato il decreto nella Summa de conciliis. Alla sua osservazione che il divieto dovesse intendersi riferito agli ostinati e agli impenitenti, il cursore aveva risposto di interpretarlo nello stesso modo.

Il procedimento inquisitoriale

Il 9 gennaio 1584 Giovanni da Siena si presentò spontaneamente davanti all’inquisitore veneziano Angelo da Faenza. Dichiarò di denunciare l’episodio per scrupolo di coscienza, dopo averne parlato con il maestro Cipriano da Venezia, che aveva giudicato eretica la proposizione. Precisò tuttavia di non conoscere altri comportamenti o affermazioni di Alvise contrari alla fede e di considerarlo un uomo dabbene.

Il tribunale raccolse quindi le deposizioni di altri confratelli presenti alla discussione. Gli interrogatori miravano ad accertare le parole pronunciate, la loro reiterazione e il significato attribuito da Alvise all’autorità del canone e alla prassi della Chiesa.

Esaminato dal vicario e commissario inquisitoriale Vincenzo Bobbio, Alvise riconobbe di aver pronunciato la proposizione senza precisazioni e di averla difesa ripetutamente durante la controversia. Dopo un’iniziale negazione, ammise anche il ricorso alla qualifica di eretico nei confronti di chi avesse sostenuto il contrario.

Precisò però che la propria intenzione era stata quella di escludere dai suffragi soltanto quanti morivano ostinati e impenitenti, senza chiedere perdono né manifestare pentimento. Dichiarò di aver già chiarito tale interpretazione al reggente del convento e ai maestri Livio e Alessandro. Attribuì l’accaduto alla collera e all’aver parlato senza la necessaria spiegazione, esprimendo pentimento per lo scandalo arrecato.

Il vicario gli ordinò di ritirarsi nella propria cella per due giorni e due notti, uscendone soltanto per le necessità personali, prima di procedere alla conclusione della causa.

La decisione del 19 gennaio 1584

Nuovamente interrogato il 19 gennaio, Alvise confermò le dichiarazioni precedenti. Riconobbe di aver omesso, per collera e difetto di memoria, la parte del canone che chiariva il senso della proposizione. Negò di aver mai sostenuto opinioni difformi dalla dottrina della Chiesa e dichiarò di non essere stato precedentemente esaminato per questioni di fede.

Con il consiglio e il consenso dell’inquisitore, Vincenzo Bobbio dichiarò che Alvise non era eretico né in alcun modo sospetto di eresia. Aveva tuttavia parlato imprudentemente, formulando in maniera incompleta una proposizione che aveva suscitato meraviglia e scandalo tra gli ascoltatori.

Per rimuovere lo scandalo e ammonirlo a una maggiore cautela, gli impose quattro penitenze. Il venerdì successivo avrebbe dovuto consumare il pasto nel refettorio comune seduto a terra, nutrendosi soltanto di pane e acqua. La domenica seguente avrebbe dovuto tenere, durante il pasto mattutino, un discorso ai confratelli per spiegare il significato del canone e chiarire come si dovesse pregare per i giustiziati, chiedendo perdono per lo scandalo. Avrebbe inoltre dovuto celebrare una messa e recitare una volta l’ufficio dei morti in suffragio dei condannati defunti.

Il decreto fu letto e pubblicato il 19 gennaio alla presenza di Alvise, del reggente e di altri religiosi del convento. Alvise dichiarò di averlo compreso e accettò le penitenze.

La documentazione restituisce un episodio nel quale il sospetto di eresia nacque dall’interpretazione di un testo normativo e dal contrasto tra una sua formulazione assoluta e la prassi ecclesiastica. La conclusione del procedimento distinse esplicitamente l’imprudenza delle parole dall’adesione a una posizione ereticale, affidando alla spiegazione pubblica e alle pratiche di suffragio la riparazione dello scandalo.

Fonti

  • Archivio storico del Patriarcato di Venezia, Archivio segreto, Criminalia Sanctae Inquisitionis, b. 2, fasc. 18, «Contra fratrem Aloysium heremitanorum de non orando pro defunctis iustitiatis», 9–19 gennaio 1584, cc. 260–273.

Bibliografia

  • Vincenzo Vozza, Tonache scucite. Racconti di preti, frati e suore davanti all’Inquisizione veneziana (XVI–XVII sec.), Edizioni Diodati, Padova 2026, pp. 157–172.

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et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque

[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]

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