Inquisizione in Sicilia

Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444


L'Inquisizione in Sicilia
di Valeria La Motta

Le origini

In Sicilia, l’attività di ricerca e repressione dell’eresia risale al 1215 quando, sulla scia del concilio lateranense IV, Federico II promulga dei provvedimenti per frenare la diffusione dei movimenti ereticali. Diverse sono però le testimonianze in merito alle origini dell’officio inquisitoriale nell’isola e al suo sviluppo. Secondo l’inquisitore spagnolo Luis de Paramo, autore del Progressus Officii Sanctae Inquisitionis, l’avvio dell’Inquisizione pontificia nell’isola risale al 1309, ma l’istituto inquisitoriale era esistente già al tempo di Federico II (Paramo, 1578:196). Antonino Franchina, Inquisitore di Sicilia nel 1729, nel suo Breve rapporto sull’Inquisizione di Sicilia, riferisce che dal 1300 l’ufficio appartiene all’Ordine domenicano con sede al convento di San Domenico a Palermo (Franchina, 1779: 14-15), e così funziona fino all’introduzione dell’Inquisizione spagnola, il tribunale di fede fondato nel 1468 in Castiglia e poi esteso a tutti i regni e domini di Isabella e Ferdinando, fra cui la Sicilia.
La storia istituzionale dell’Inquisizione siciliana può pertanto essere divisa in una fase fridericiana (1224-1250), una fase medievale (1250-1500), una spagnola (1500-1734) che passa attraverso la dominazione dei Savoia (1713-1720) e di Carlo d’Austria (1720-1734) e, in ultimo, quella del tribunale autonomo (1734-1782).

L’Inquisizione in Sicilia al tempo di Federico II (1215-1250)

La normativa fridericiana in tema di eresia è contenuta nella Constitutio in Basilica Beati Petrii, l’insieme di leggi emanato il 22 novembre 1220 presso la basilica di San Pietro a Roma, in occasione dell’incoronazione imperiale di Federico da parte di Onorio III.
La Constitutio contiene le disposizioni destinate a essere estese in tutto l’impero: la prima è quella secondo cui l’eresia va equiparata al crimen laesae maiestatis, l’istituto di diritto romano che punisce quanti oltraggiano l’ordine costituito e i suoi rappresentanti. L’equiparazione tra eresia e lesa maestà non è nuova per le monarchie d’Europa, poiché già prevista nella legislazione di Alfonso II d’Aragona nel 1192 e in quella di Pietro III nel 1197. Nel caso aragonese però, si tratta di una lesa maestà civile punita con l’infamia, con l’esclusione dai pubblici uffici, dall’avvocatura e dalla milizia, e con una serie di limitazioni della capacità giuridica (incapacità di concludere un contratto o di esercitare un negozio). Nel 1199, invece, con la bolla Vergentis, Innocenzo III definisce l’eresia come crimen laesae maiestatis aeternae in quanto lesiva di una maestà superiore a quella temporale difesa dalle leggi civili e, pertanto, da punire più severamente. Federico II fa propria la concezione innocenziana di eresia e, nel marzo 1224, di fronte al dilagare dei patareni in Lombardia, non esita a promulgare la prima Costituzione che punisce gli eretici con la pena di morte sul rogo (flammis pereat) e per i casi minori di eresia, Federico prevede l’amputazione della lingua (eum linguae plectro deprivent). La misura adottata nei confronti degli eretici lombardi viene recepita nel 1235 dalle Constitutiones Regni Siciliae, dove si dispone che gli eretici debbano essere rilasciati vivi al giudizio delle fiamme e di fronte al popolo (ut vivi in cospectu populi comburantur, flammarum commissi juicio). Dall’equiparazione tra eresia e lesa maestà deriva il provvedimento secondo cui gli eretici vengono puniti con l’infamia e con la confisca dei beni. La normativa fridericiana in tema di eresia prevede anche la punizione dei complici degli eretici e delle autorità secolari inadempienti o negligenti nel difendere l’ortodossia. Per quanto riguarda l’istruzione della causa di fede bisogna mettere in evidenza una differenza fra il Regnum Siciliae e le parti continentali dell’impero di Federico II. In Sicilia l’avvio del processo di fede avviene ex officio inquisitionis da parte di ufficiali regi, lasciando ai giudici ecclesiastici la competenza di formulare un giudizio legato esclusivamente all’errore di fede. Una volta avviata l’inquisitio, gli ufficiali chiedono l’intervento dei giudici ecclesiastici i quali, accertata l’eventuale colpevolezza, lasciano nuovamente il campo all’autorità secolare. Se, dunque, nel resto dei regni e domini europei, l’inquisitio è di competenza dei vescovi o dei nuovi ordini religiosi, nel Regnum spetta a ufficiali regi.
Nel 1233 il sistema viene in parte modificato e la ricerca degli eretici viene affidata congiuntamente a un ufficiale regio e un prelato, ma l’istruzione della causa rimane di competenza di un delegato del sovrano assistito da due vescovi e il processo viene poi sottoposto alla Curia regia. Così, in Sicilia, il crimen haeresis è competenza del re e della sua corte di giustizia, mentre in Europa, le cose stanno diversamente.
Negli stessi anni, infatti, Gregorio IX affida agli Ordini dei frati predicatori il compito di combattere l’eresia, incaricando i priori delle principali provincie d’Europa come Inquisitores hereticae pravitatis. Per assumere il monopolio dell’Inquisizione in Sicilia, l’Ordine dei domenicani dovrà aspettare la morte di Federico II nel 1250. Non a caso, il primo inquisitore di Sicilia è nominato nel 1252 ed è Bartolomeo Varello, domenicano di Lentini. Nei secoli successivi, l’Inquisizione è esercitata dagli Ordini religiosi, così come nelle altre parti d’Europa, seppur con qualche differenza.

L’Inquisizione medievale (XIII-XV secolo)

Dopo la fase fridericiana, a partire dal XIII secolo l’Inquisizione di Sicilia è esercitata dall’Ordine dei frati predicatori. Diverse fonti riportano l’elenco degli inquisitori che si alternarono nell’esercizio del Santo Officio nell’isola. Dal 1252 al 1500, anno in cui viene ufficialmente introdotta la nuova inquisizione spagnola, si contano in Sicilia cinquantadue inquisitori tra vicari, sostituti e subdelegati. Sono tutti siciliani tranne il calabrese Domenico di Ferrario, inquisitore di Sicilia nel 1335 e appartengono all’Ordine di san Domenico, salvo i francescani Guglielmo di Marcello (1304) e Giovanni Giacomo di Spelle (1347). Mentre alcuni hanno il titolo di inquisitori generali del regno (Bartolomeo dell’Aquila nel 1258, Simone del Pozzo nel 1371, Niccoló Nismo nel 1378, Giuliano da Mileto nel 1392, Antonio Maniaci nel 1446, Giovanni Bertolono nel 1480), altri hanno giurisdizione solo su alcune città o su uno dei tre valli in cui è divisa l’isola: Benedetto di Perino a Polizzi nel 1425, Bartolomeo Colobra per il Val Demone nel 1460 e Giovanni Gatto a Messina nel 1462). Domenico dello Pardo e Leonardo di Napoli sono invece Inquisitores citra et ultra pharum, cioè sull’isola e sulla parte continentale del regno. Altri invece sono inviati dalla Santa sede per risolvere specifiche questioni: nel 1309 Clemente V invia Guglielmo di Marcello per perseguire i Templari di Sicilia, mentre nel 1369 Urbano V invia Simone del Pozzo per controllarvi il numero di sinagoghe.
Nei percorsi individuali dei singoli inquisitori emerge con chiarezza la connessione tra l’incarico inquisitoriale e la nomina a vescovo: Bartolomeo Varello (inquisitore nel 1252 e vescovo di Patti nel 1282), Domenico di Ferrario Abbello (inquisitore nel 1335, poi vescovo di Mazara, poi ancora di Barcellona in Spagna), Matteo di Catania (inquisitore nel 1397 e vescovo di Patti nel 1415), Gaetano Mileto (inquisitore nel 1392 e vescovo di Cefalù nel 1398), Antonio Pontecorona (inquisitore nel 1416 e vescovo di Cefalù nel 1445), Giovanni Gatto (inquisitore nel 1462 e vescovo di Cefalù nel 1484). Probabilmente, l’essere inquisitore aumenta le possibilità di essere nominato vescovo. A partire dai primi anni del XV secolo, gli inquisitori sono nominati dal re: Antonio Pontecorona è eletto “per lettera reale” da Alfonso il Magnanimo il 31 marzo 1416 e allo stesso modo Giuliano Pontecorona e Benedetto di Perino nel 1425, Matteo da Malta nel 1433, Enrico Lugardo nel 1450 e Filippo Barberio nel 1480. I re aragonesi, infatti, fanno largo riferimento alla Legazia Apostolica di Sicilia che permette loro di esercitare una serie di prerogative circa sacra.
Uno dei documenti più interessanti sull’attività e funzionamento dell’Inquisizione in Sicilia è il cosiddetto “privilegio di Federico”, un atto emesso da Federico II nel 1224 e recuperato dall’inquisitore Enrico Lugardi nel 1450. L’autenticità del documento è sospetta per via di diverse incongruenze tra i documenti pervenutici e la totale assenza dalle compilazioni legislative del tempo come i Monumenta Germaniae Historia e gli Annali ecclesiastici (La Mantia, 1977:14). Henry Charles Lea, infatti, lo dà sicuramente per falso, sostenendo che fu proprio l’inquisitore Lugardi a redigerlo per rivitalizzare l’istituto inquisitoriale in Sicilia (Lea, 1908). Autentico o meno, il privilegio viene confermato da re Alfonso nel 1451 e fissa alcuni punti fondamentali dello svolgimento dell’attività inquisitoriale in Sicilia: la tipologia di reati da perseguire non si limita ai casi di eresia tout court, ma si estende a tutte le forme di comportamento che offendono la morale cristiana, come ad esempio la condotta sessuale; il gettito derivante dalla vendita dei beni confiscati viene tripartito tra la corte regia, la sede apostolica e gli inquisitori stessi; la pena da applicare ai condannati di eresia è il rogo al cospetto della comunità; un finanziamento annuale all’attività inquisitoriale da parte delle comunità ebraiche dell’isola. Secondo questi principi pare venga esercitato l’ufficio dell’inquisizione nell’isola, almeno fino all’arrivo al trono di Ferdinando di Aragona e la fondazione del tribunale distrettuale dell’Inquisizione spagnola.

Il distretto inquisitoriale spagnolo di Sicilia (1500-1738)

Istituzione

Il 24 marzo 1486, Innocenzo VIII, con un unico atto valido per la Castiglia e l’Aragona, nomina Tomás de Torquemada inquisitore generale in tutti i domini di Ferdinando e Isabella, compresa la Sicilia. Nel 1487, a sua volta, Torquemada nomina Antonio de la Peña, frate dell’Ordine dei predicatori, come inquisitore di Sicilia. In quest’anno, infatti, si colloca tradizionalmente l’introduzione dell’Inquisizione spagnola nell’isola. Tuttavia, La Peña si ferma a Palermo poco meno di un anno e lascia l’esercizio dell’officio a Giacomo Manso, frate domenicano della vecchia inquisizione. Un secondo tentativo viene fatto nel 1497, quando Ferdinando d’Aragona affida all’aragonese Sancho Marín, allora inquisitore in Sardegna, il compito di fondare l’inquisizione in Sicilia secondo le nuove norme spagnole. Ma Sancho Marín decede poco dopo l’arrivo a Palermo senza avere il tempo di dare avvio al suo incarico. Intanto, i frati della vecchia inquisizione Giorgio Gatto, domenicano di Messina, Giacomo Reda, domenicano di Trapani, Giovanni Falco, inquisitore del Val di Noto, Antonio Maida, inquisitore del Val Demone e Giovanni Manso, domenicano di Palermo continuano a vantare un titolo legittimo. Del resto, in Sicilia non aveva avuto effetto la bolla del 6 febbraio 1486 con la quale Innocenzo VIII aboliva l’antica inquisizione aragonese per lasciare il posto ai nuovi inquisitori di Ferdinando.
L’8 novembre 1500, i neo inquisitori Rinaldo Montoro e Giovanni Sgalambro decretano l’abolizione della vecchia inquisizione siciliana e l’avvio ufficiale del nuovo tribunale distrettuale di Sicilia (La Motta: 2015). Solo a partire dal 1500, dunque, può dirsi inaugurato il tribunale distrettuale dell’Inquisizione spagnola di Sicilia.

La sede

La sede del nuovo tribunale viene fissata a Palermo, la capitale del regno, ma ben presto viene allestita una succursale a Messina, la seconda città dell’isola per importanza economica e politica. La scelta dell’edificio più idoneo ad ospitare il tribunale e le sue carceri è una questione di primaria importanza che coinvolge gli inquisitori, il viceré e il re in persona. Nel 1500, Ferdinando d’Aragona ordina espressamente al viceré Giovanni La Nuça di provvedere affinché i due nuovi inquisitori Montoro e Sgalambro godano di una sede idonea all’importanza del loro incarico e abbastanza grande da ospitare gli uffici e le carceri. È importante, infatti, secondo il re, che gli ufficiali del tribunale lavorino tutti in un unico edificio. In una lettera del 1500, il re consiglia al vicerè la Nuça di assegnare agli inquisitori la casa di Juan Chilestro a Palermo, un vecchio incisore regio ormai defunto; per questa ragione, lo storico Henry Charles Lea ha sostenuto che questa sia stata la prima sede del tribunale in Sicilia (Lea, 1908). Ma dalle carte contabili dell’Archivio di Stato di Palermo risulta che nei primi anni di attività del tribunale distrettuale, gli inquisitori si installano al Castillo de san Pedro del palacio real, una delle antiche fortificazioni della cinta muraria della città di Palermo strettamente involucrata nel complesso monumentale del Palazzo reale, mentre il personale burocratico alloggia presso la casa di tale Juan Batista De Rosa, la cui struttura è più adatta a contenere gli uffici e le carceri. In questa maniera, però, viene meno il principio per cui il tribunale funziona meglio se tutti i suoi ufficiali sono concentrati in un’unica sede e aumenta il rischio di propagazione esterna di informazioni segrete. Non a caso, dunque, nel 1512, Ferdinando ordina al nuovo viceré, il duca di Monteleone, di far spostare l’intero personale del tribunale nel Castillo de san Pedro del palacio real.
Nel 1553, l’Inquisizione trasloca al Castillo a mare, la fortezza situata all’ingresso della Cala, il porto di Palermo. Qui alloggia il viceré Juan de Vega, il quale viene invitato a lasciare il Castello per far spazio agli inquisitori. Il Castello risponde meglio alle esigenze del tribunale poiché è dotato di spazi più ampi per gli uffici e per le carceri ed è sottoposto a vigilanza costante da parte dei soldati del viceré; inoltre, la sua collocazione lo rende inespugnabile via terra e protetto via mare. Eppure, dopo poco tempo, l’inquisitore Bartolomeo Sebastian comincia a lamentarsi con il re della scomodità della nuova sede: le carceri non sono a norma e sono insufficienti; l’alloggio non è adatto all’espletamento del Santo Officio in quanto la vicinanza al mercato, al porto e ai centri nevralgici della città non consente il rispetto della regola del segreto; gli alloggi sono scomodi e di scarsa qualità. La precedente sede, seppur più vecchia, si presta meglio all’attività del Santo Officio perché più appartata e lontana da occhi indiscreti. Pertanto, Sebastian chiede il permesso di tornare al Castillo de san Pedro. Alla richiesta dell’Inquisitore si oppone fermamente Juan de Vega il quale dichiara apertamente di non voler traslocare nuovamente per assecondare i capricci dell’Inquisitore. Secondo de Vega, l’inquisitore vuole tornare al Castillo de san Pedro solo per svolgere i suoi loschi affari lontano da occhi indiscreti. Di fronte al rifiuto del viceré, l’Inquisizione cerca un’altra sede e, nel 1556, si installa presso il palazzo Marchese, situato nel centro di Palermo, ma in una strada più appartata e tranquilla. Dopo pochi anni però, il palazzo viene affidato ai Gesuiti e gli inquisitori sono costretti a tornare al Castello a mare.
Nel 1589 un incendio danneggia una parte della fortezza, costringendo gli inquisitori a trasferirsi momentaneamente nel palazzo Aiutamicristo, nell’antico quartiere arabo della Kalsa, in attesa dell’ultimazione dei lavori di riparazione del Castello a mare, dove ritornano poco tempo dopo. Il 19 agosto 1593, un secondo e tragico evento comporta l’abbandono definitivo del Castello da parte dell’Inquisizione: le polveriere del Castello prendono fuoco facendo saltare in aria buona parte della struttura.
Negli anni successivi, la situazione del Santo Uffizio di Sicilia sembra poco chiara e molto precaria: secondo alcune fonti, gli inquisitori e gli ufficiali si spostano provvisoriamente presso la chiesa della Madonna di Piedigrotta, secondo altre presso la casa di tale Ottavio Bonetta. Ciò che certo è che a partire dal 1601, gli inquisitori e il loro seguito si trasferiscono presso palazzo Chiaromonte detto Hoster, Steri, uno dei palazzi più antichi e prestigiosi della città, e vi restano fino al 1782, anno dell’abolizione del tribunale.

La struttura

La struttura del tribunale segue il modello delle Instrucciones emesse dall’Inquisitore generale e valido per tutti i distretti spagnoli. Al vertice dell’organigramma inquisitoriale si collocano l’inquisitore, l’alguacil e il receptor. Le tre figure sono a capo dei tre settori fondamentali del tribunale distrettuale e, infatti, godono dello stesso salario: l’inquisitore è a capo dell’attività giudiziaria; l’alguacil è a capo della “polizia” del Santo Ufficio e ha il compito di catturare gli eretici, perquisirli e consegnarli al carcelero, il custode delle carceri; il receptor è a capo dell’attività amministrativa e finanziaria, si occupa dei beni sequestrati e dell’erogazione dei salari all’intero personale e, inoltre, può svolgere le funzioni di juez de los bienes confiscados nelle cause civili che riguardano i beni dei detenuti. Da un punto di vista strettamente economico, dunque, l’inquisitore non è il vertice della piramide inquisitoriale, anche se occupa la posizione di maggiore prestigio (La Motta, 2015).
Nella gerarchia inquisitoriale seguono il promotor fiscal che si occupa del capo d’accusa e dell’avvio del processo e un secondo fiscale, o abogado, incaricato della difesa del reo. Nella prassi, però, la loro capacità d’azione all’interno della procedura è molto limitata poichè non possono presenziare agli interrogatori e non possono condurre un colloquio privato con il detenuto.
I notai sono due: il notaio de los secuestros e il notaio del secreto. La somiglianza tra i due termini rende a volte difficile la distinzione tra i compiti e i ruoli dei due officiali, tuttavia, le due figure lavorano in due settori diversi della struttura inquisitoriale. Il notaio del segreto lavora in stretta collaborazione con gli inquisitori, assiste alle udienze, verbalizza le deposizioni dei testimoni, presenzia alla somministrazione della tortura e alla confessione del reo. Inoltre, insieme al primo fiscal e all’inquisitore, è uno dei tre possessori delle chiavi della camera del segreto, la stanza in cui si conserva la documentazione del tribunale. Il notaio de los secuestros (o anche secretario o scrivano), invece, lavora in stretta collaborazione con il receptor e con l’alguacil, poiché si occupa della registrazione dei beni sequestrati al momento della cattura e della loro quantificazione economica. A differenza degli altri ufficiali del tribunale, il notaio dei sequestri è siciliano, come il messaggero (nuncio) e il portiere (portero) del tribunale. Tutti i componenti del Santo Ufficio godono di un salario determinato e di ayuda de costa, cioè di aiuti finanziari extra-ordinari per le emergenze o imprevisti. Nei documenti si parla di oficiales solo in riferimento al personale salariato del tribunale. I familiares e quanti altri eseguono commissioni e lavori per conto del Santo Ufficio non sono considerati ufficiali (informatori, soldati, guardie, criados, medici, barbieri, despenseros, carniceros, bande armate, commissari ecc.).

I familiares

I familiares non sono ufficiali dell’Inquisizione, ma collaboratori esterni, confidenti, informatori, affiliati. Ne fanno parte uomini, donne, laici, ecclesiastici, priori, badesse, medici, speziali, rappresentanti di arti e mestieri. I loro compiti sono molteplici: svolgono servizi di informazione, di polizia segreta, di vigilanza e controllo del territorio. In cambio, il tribunale offre loro protezione giuridica e una serie di benefici e privilegi: indulgenze, un foro speciale, favori per le nomine pubbliche e politiche. Tramite la familiatura l’Inquisizione penetra negli ambienti nobiliari e popolari, assicurandosi così un corpo di affiliati non retribuiti a servizio del tribunale. In Sicilia, la famiglia dell’Inquisizione aumenta rapidamente a partire dalla seconda metà del Cinquecento: nel 1561, si contano 288 ufficiali e 251 familiari distribuiti in 126 stazioni di servizio o commissariati. Nel 1577, il numero dei familiari ammonta a 1.572 in 173 centri abitati su un totale di 180, ovvero il 96% del territorio (F. Giunta, 1991: 35). Negli stessi anni, i familiares si organizzano in confraternite come la compagnia della Vergine dell’Assunzione (1565), la Compagnia di San Pietro (1570) e quella di Santa Maria della Consolazione o della Pace (1580). La familiatura non è più soltanto un insieme di informatori ed collaboratori, ma un corpo organizzato che raccoglie tra le sue fila gli esponenti dell’alta nobiltà siciliana.

La procedura

Le norme procedurali in uso presso il tribunale di Sicilia sono quelle stabilite nei manuali inquisitoriali e nelle Instrucciones e valide per tutti i distretti territoriali dell’Inquisizione spagnola. L’attività giudiziaria si inaugura con il sermone di fede pronunciato di fronte al popolo e ai rappresentanti delle istituzioni e contenente l’elenco dei comportamenti ritenuti eretici da segnalare obbligatoriamente al tribunale. Segue la pubblicazione dell’editto di grazia con il quale gli inquisitori accordano la riconciliazione a tutti coloro i quali si presentano spontaneamente entro quindici giorni per confessare le proprie colpe.
Al di fuori del tempo di grazia, si finisce nel mirino degli inquisitori in due modi: o per delazione (con denunzia segreta all'inquisitore da parte di delatore) o perché corre fama e voce pubblica che giunge alle orecchie dell’inquisitore. Giunta la segnalazione, comincia la fase informativa del processo, volta a raccogliere informazioni sui sospettati di eresia. Il promotore fiscale chiede mediante atto scritto di emettere un mandato d’arresto. In Sicilia, come negli altri tribunali distrettuali della Corona, l’intera procedura inquisitoriale si basa sul segreto. L’imputato viene catturato e rinchiuso nelle carceri senza sapere da chi e perché è stato accusato. La cattura è compito dell’alguacil, ma è necessaria la presenza del receptor e del notaio per il sequestro dei beni che serviranno alle spese di mantenimento in carcere.
L’alguacil conduce l’imputato presso le carceri segrete, dove viene rinchiuso in assoluto isolamento fino al primo interrogatorio. Esso avviene in un’apposita stanza, la camera del segreto, alla presenza dell’inquisitore e del notaio del segreto addetto alla trascrizione delle domande e delle risposte. Gli inquisitori interrogano il preso (detenuto) con una scaletta di domande predisposta nei manuali e nelle Instrucciones volta a ottenere la confessio che costituisce la prova plena del delitto. Se l’imputato non confessa, gli viene somministrata la tortura, le cui modalità di applicazione sono contenute nella bolla Ad extirpanda di papa Innocenzo IV del 1252 e in vari manuali di epoca medievale e moderna. Nel caso di eresia, la tortura è applicabile a tutti, ad eccezione di donne incinte, vecchi e bambini per i quali sono previste pene corporali più lievi. L’Inquisizione spagnola adotta diversi tipi di tortura compresi i carboni ardenti o lo stiramento. Ma in Sicilia si pratica usualmente quella dei “tratti di corda”: l’inquisito viene legato con le mani dietro la schiena e sollevato più volte in aria con un sistema di carrucole e poi fatto cadere di colpo, senza fargli toccare il pavimento. Secondo i manuali, la tortura può esser somministrata al massimo tre volte a seduta, per non più di trenta minuti. Le sedute devono svolgersi a otto giorni di distanza l’una dall’altra.
Il processo inquisitoriale si chiude con tre tipi di sentenza: l’assoluzione, la riconciliazione in grembo alla chiesa e il rilascio al braccio secolare per l’esecuzione della pena capitale. Se il delitto è di natura lieve, il tribunale si riunisce in seduta ristretta, con gli inquisitori e un rappresentante del vescovo, ma per i capi d’accusa più gravi, quali l’apostasia, è necessario riunire un collegio giudicante allargato in cui sono presenti gli inquisitori, il vescovo, i consultores (giuristi specializzati nelle materie trattate nel processo in atto) e i qualificatori (teologi esperti nella valutazione teologica del delitto in questione). A partire dalla fine del ‘500, quando vengono stese le Concordie che stabiliscono le norme per dirimere i conflitti giurisdizionali tra l’inquisizione e la giustizia laica, all’organo giudicante si affiancano anche altre figure come il giudice della Gran Corte, l’avvocato fiscale del Real patrimonio o il giudice dei beni confiscati.
Se l’intera procedura è basata sulla regola del segreto, le sentenze sono spesso pubbliche, poichè servono da lectio alla comunità. La lettura della sentenza avviene durante l’autodafé, la cerimonia conclusiva della procedura inquisitoriale a cui partecipa il popolo, i nobili e i rappresentanti delle istituzioni siciliane.

L’amministrazione finanziaria

Il bilancio dell’Inquisizione si articola in una voce di entrata (introitus o pecunie recepte) e in due voci di uscita: gastos ordinarios e gastos extraordinarios. Le prime sono costituite dai salari del personale ufficiale dell’inquisizione, mentre le seconde possono essere di vario genere e natura: riparazioni e lavori di manutenzione (reparos de cosas y obras), alimentazione dei detenuti (los mantenimientos de presos), spese di mantenimento di beni confiscati quali terreni e palazzi (labores de heredades confiscadas) o spese per la corrispondenza d’ufficio (pagar correos de lettras por cosas de oficio).
Tutte le spese sono riportate con i rispettivi mandati di pagamento all’interno nei registri dei conti del ricevitore e presentate alla Magna Curia dei Maestri razionali, il supremo organo di controllo e di giurisdizione in materia finanziaria, con compiti consultivi e di registrazione. Un ufficio la cui attività è documentata fin dalla fine dell’epoca sveva e che svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’architettura istituzionale siciliana. Ogni anno, uno dei Maestri razionali del regno deve controllare con molta attenzione e diligenza le spese del tribunale, sia quelle ordinarie, sia quelle extra-ordinarie, ma è su quest’ultime che deve concentrare la sua attenzione, decidendo quali possono essere ammesse e quali no. Il controllo dei maestri razionali sui conti del Santo Uffizio non è solo di tipo contabile, ma anche di legittimità, poiché alla revisione strettamente contabile deve seguire l’accertamento sulla conformità delle spese effettuate alle istruzioni impartite dal re, il quale invia al Maestro razionale le indicazioni sull’ammissibilità delle spese. Le lettere di Ferdinando ai Maestri razionali di Sicilia si inseriscono nel generale programma di riordino dei sistemi di monitoraggio e controllo dei flussi finanziari nel Regno di Sicilia, dove la Magna regia Curia dei Maestri razionali diventa la struttura centralizzata di controllo contabile di tutti i conti degli ufficiali che maneggiano il denaro pubblico del regno, compresi gli ufficiali dell’Inquisizione.

I conflitti giurisdizionali

L’introduzione del tribunale spagnolo provoca fin dalla sua istituzione le resistenze del Parlamento di Sicilia il quale, in quanto garante dei privilegi del Regno, si oppone all’esercizio dell’attività giudiziaria di ministri e ufficiali spagnoli. Secondo le leggi del regno, infatti, i siciliani non possono essere giudicati da giudici stranieri. Tuttavia, nonostante l’azione congiunta di giuristi, autorità e popolo, l’Inquisizione riesce a radicarsi a fondo nel tessuto sociale e giuridico siciliano grazie alla strutturazione della familiatura che inizia ad attrarre tra le sue fila gli esponenti della nobiltà parlamentare. Nella seconda metà del Cinquecento, di fronte alla necessità di combattere il banditismo nell’isola, la politica viceregia prevede l’applicazione del procedimento ex abrupto, ovvero la carcerazione e l’uso della tortura anche in mancanza di prove. Date le strette connessioni tra baronaggio e banditismo, molti nobili finiscono nel mirino della giustizia vicereale e subiscono la procedura ex abrupto (Pomara, 2011). Ma per aggirare il problema, la nobiltà siciliana trova presto un escamotage: entrare nelle fila della familiatura inquisitoriale per godere del foro privilegiato (V. Sciuti Russi, 2007: 289). Ciò gli permette di usufruire della protezione giuridica del tribunale spagnolo, sfuggendo alla giustizia ordinaria. All’Inquisizione fa comodo avere affiliati nei ranghi della nobiltà siciliana perché questo le permette di insinuarsi nel braccio più potente del Parlamento, quello baronale. Cosa non gradita ai viceré che vedono nel blocco baroni-inquisizione il maggior ostacolo alla politica viceregia.
Da un punto di vista istituzionale, il conflitto tra Inquisizione e viceré è inevitabile: il viceré in Sicilia è l’alter ego del re di Spagna, a capo dell’intera amministrazione regia e della disciplina ecclesiastica (dato che esercita il legato apostolico per conto del re di Spagna). Gli inquisitori, dunque, avrebbero dovuto essere alle sue dipendenze, sia come funzionari regi, sia come giudici di fede (Renda, 1997: 23). Tuttavia, il loro potere è autonomo e la loro gestione è interamente esterna al governo dell’isola.
Emblematiche le esperienze dei viceré Juan de Vega e Marco Antonio Colonna, decisi a frenare gli abusi e gli eccessi dei familiares del Sant’Uffizio i quali, protetti dal foro privilegiato, sfuggono alla giustizia ordinaria. De Vega (viceré di Sicilia dal 1547 al 1557) denuncia con forza l’eccessivo numero di familiares nell’isola e la quantità di crimini rimasti impuntiti, arriva persino a ordinare l’arresto dell’inquisitore Bartolomé Sebastián per reati commessi contro il fisco, ma l’episodio suscita talmente tanto scandalo che il sovrano è costretto ad allontanare il viceré dall’isola.
Le tensioni si riaccendono nel 1577, quando giungono in Sicilia il nuovo inquisitore Diego de Haedo e il nuovo viceré Marco Antonio Colonna. I due danno vita a uno conflitto di proporzioni talmente rilevanti da richiedere la stesura di una prima Concordia (1580) che disciplini i rapporti fra le due istituzioni. Il testo, stilato da una commissione incaricata dal sovrano, ribadisce il rispetto dovuto dalle autorità al tribunale e il diritto degli inquisitori di occuparsi delle cause in cui sono coinvolti i familiari del Santo Uffizio. Ma nel 1597 è necessaria una seconda Concordia per frenare l’ingresso dei nobili titolati con seggio in Parlamento nella familiatura, riproposta poi, con poche modifiche, nel 1636. L’intromissione dell’Inquisizione nella vita politica e sociale del regno di Sicilia e il conflitto giurisdizionale che ne deriva, rivela la prevalente funzione politica del tribunale il quale, radicandosi nel tessuto sociale, incorporando nella sua struttura i nobili e partecipando attivamente alla dialettica politica istituzionale si converte in uno strumento di controllo politico della monarchia (Sciuti Russi, 2009: 31).

Gli inquisiti

Gli inquisiti del tribunale dell’Inquisizione di Sicilia ammontano a 7.161 persone (Renda, 1997:203). Un numero abbastanza alto se si considera che il tribunale persegue reati di fede e non crimini comuni. La tipologia degli inquisiti del tribunale siciliano è composta da 2.110 inquisiti per giudaismo, 1.040 per apostasia e maomettanismo, 921 per magia e stregoneria, 598 per proposizioni ereticali, 580 per bestemmia, 499 per protestantesimo, 485 per bigamia, 356 per oltraggio al Sant’Uffizio, 206 per atti sacrileghi, 188 per sollecitatio ad turpia, 107 per eresia, 13 per sodomia e altri 63 inquisiti per delitti non identificati (Renda, 1997: 203).

I giudaizzanti

Il contingente maggiore è costituito dai giudaizzanti: 2.110 persone inquisite di cui 2.080 nei soli anni 1501-1530. Un dato che smentisce William Monter il quale, al contrario, aveva sostenuto che, durante la prima decade del XVI secolo, l’Inquisizione in Sicilia funzionasse con «molta prudenza», occupandosi quasi esclusivamente di renegados cristianos, cioè cristiani che abbandonano la fede cattolica per l’Islam (Monter, 1990: 16). Ma in quegli anni, gli inquisiti per apostasia e conversione all’Islam ammontano solo a 37, mentre l’attenzione del tribunale è interamente rivolta ai giudaizzanti, o conversos.
A differenza del caso spagnolo dove la politica antiebraica aveva provocato un aumento esponenziale delle conversioni già nei primi anni del XV secolo, nell’isola non viene attuata una politica sistematica contro le comunità ebraiche, per cui non si presenta alcun fenomeno di conversioni di massa e gli ebrei siciliani iniziano a convertirsi soltanto dopo la pubblicazione dell’editto di espulsione del 1492.

I rinnegati

William Monter sostiene a torto che nei primi anni di attività il tribunale spagnolo in Sicilia persegue quasi esclusivamente cristianos renegados. Però, è pur vero che i rinnegati costituiscono la seconda categoria di persone più perseguite dall’Inquisizione: 1.040 in totale, di cui 982 tra il 1550 e il 1700, con un picco seicentesco nel periodo d’oro della guerra da corsa. In quegli anni, l’Inquisizione siciliana costituisce senza dubbio l’avamposto della lotta contro gli infedeli e persegue con particolare attenzione gli apostati che prendono il turbante, “i cristiani di Allah” (Bennassar, 1991). Ecco perché le fonti inquisitoriali siciliane abbondano di rinnegati provenienti da varie parti d’Europa (Fiume, 2009). Da una comparazione tra la politica inquisitoriale assunta nei confronti dei rinnegati nei tribunali delle isole coinvolte nella guerra da corsa (Sardegna, Sicilia, Baleari), risulta che proprio in Sicilia i rinnegati subiscono le pene più dure (Gonzales Raymond, 1992:100). Tuttavia, l’atteggiamento dell’Inquisizione siciliana nei confronti dei rinnegati è da leggere in relazione al cambiamento della situazione politica della seconda metà del Cinquecento. Inizialmente, la procedura inquisitoriale in materia di apostasia prevedeva la sentenza di riconciliazione, ovvero la riammissione in seno alla Chiesa con le limitazioni che essa comporta (il riconciliato, infatti, non può esercitare una professione, né un’attività commerciale, non può concludere un contratto, non può adire in giudizio, né chiedere la restituzione di un prestito). Una morte civile particolarmente temuta che scoraggia quanti, convertitisi all’Islam per sfuggire alla schiavitù e fortunosamente tornati in terra cristiana, vorrebbero presentarsi al Santo Ufficio per confessare le proprie colpe. L’Inquisizione si mostra misericordiosa solo nei casi in cui l’abiura è dovuta a un reale ed imminente pericolo di vita in forza del precetto prima caritas in suis. Pertanto, molti rinnegati, durante l’interrogatorio, sostengono di essere stati costretti alla conversione con minacce o percosse. La politica nei confronti dei rinnegati cambia in vista della battaglia di Lepanto (1571). Mentre si organizzano le flotte della Lega santa, il Consiglio della Suprema e Generale Inquisizione di Madrid invia una circolare a tutti i tribunali distrettuali in cui si prevede l’assoluzione ad cautelam con abiura de levi per i rinnegati che si presentano spontaneamente di fronte il Sant’Uffizio. Un trattamento decisamente più clemente che incentiva l’autodenuncia e favorisce il ritorno in patria di tutti quelli che per paura dell’Inquisizione erano rimasti a lavorare a servizio delle navi barbaresche, costituendo non solo forza lavoro, ma anche un apparato di esperti navigatori e conoscitori delle coste cristiane. Una politica, dunque, che mira a privare le forze nemiche del contributo sostanziale offerto dai rinnegati.

Gli inquisiti per magia e stregoneria

La terza categoria di persone che il tribunale di Sicilia persegue con particolare cura è costituita dai 921 processati di magia e stregoneria. Maria Sofia Messana, nel suo libro Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna 1500-1782 conduce un’analisi dei processi inquisitoriali per magia e stregoneria del tribunale di Sicilia, descrivendo le pratiche che il tribunale reprimeva. Si tratta di pratiche diffuse in tutte Europa, ma in Sicilia in particolare. L’isola, infatti, occupando una posizione centrale nel Mediterraneo, diventa inevitabilmente il “naturale crogiolo delle culture europee, mediorientali e nord-africane” (Messana, 2007: 83), le pratiche che vi si registrano sono il risultato di una stratificazione di diverse religioni, credenze e conoscenze sulla manipolazione degli elementi vegetali, minerali, animali. Fra gli inquisiti per magia e stregoneria si trovano negromanti, chiromanti, esperti di magie ad amorem, ad odium, ad mortem, esperti nella ricerca di tesori nascosti, nella lettura del futuro o nel togliere il malocchio. Fra essi si distingue una componente maschile, dedita alla magia colta, come la negromanzia (l’arte di interrogare i demoni), la chiromanzia (l’arte di leggere la mano) o la divinazione (l’arte di interrogare forze sovrannaturali per ottenere informazioni inaccessibili all’uomo, come il futuro). Le donne invece, sono per lo più guaritrici che conoscono le proprietà medicinali delle piante, la loro manipolazione e i loro effetti sulla salute delle persone. La loro professionalità di si basa su un bagaglio di conoscenze trasmesse per lo più oralmente di generazione in generazione. La parte più cospicua di questa tipologia di inquisiti è costituita dai “operatori terapeutici”, ovvero guaritori e guaritrici con conoscenze antiche legate al mondo della medicina e della magia naturale che usano elementi della liturgia come l’ostia o l’acqua battesimale. Queste pratiche, non rientrando fra quelle ufficiali della medicina nè della Chiesa, sono inevitabilmente catalogate come eretiche.
Esemplari i casi di tre medici siciliani: Tarantino Di Costanzo, Geronimo Reytano e Joan Vincente Landolina che ricorrono a pratiche magiche per la cura dei loro pazienti. Di Costanzo si serve della cabala, Reytano adopera la negromanzia e Landonina si serve della chiromanzia. Tutti e tre, ovviamente vengono perseguiti nel XVII secolo dall’Inquisizione per essere ricorsi alle scienze dell’occulto per curare i propri pazienti (Messana, 2012: 146-153).
Fra i tanti operatori magici e terapeutici che finiscono nelle mani del Santo Ufficio siciliano, un posto speciale occupano le cosiddette donna di fora, un po’ streghe, un po’ guaritrici e un po’ fate che appartengono all’immaginario collettivo della più antica cultura folklorica dell’isola. Ma esistono anche degli uomini di fora, guaritori o fattucchieri che compongono amuleti e pozioni magiche. Uno dei meriti degli studi di Maria Sofia Messana è quello di aver scardinato la convinzione difffusa secondo cui la magia e la stregoneria sono arti prettamente femminili. I più famosi testi di demonologia concordano nell’attribuire alle donne il lato più perverso e eretico delle arti magiche per via della loro accentuata sensibilità ed emotività che le rende le maggiori conduttrici delle forze occulte. In uno dei manuali più noti e più usati dagli inquisitori, il Malleus Maleficarum, Jacob Sprenger e Heinrich Institor Kramer sostengono che le donne, a causa della loro debolezza, del loro intelletto inferiore e della loro natura maligna sono più inclini all’occulto e alla stregoneria. Tuttavia, dai dati statistici rilevati dalle fonti inquisitoriali, risulta che le percentuali di uomini e donne che si dedicano alla magia si equivalgono, o perlomeno si collocano su valori vicini. Tra i 921 inquisiti per stregoneria si contano 427 uomini e 494 donne.

Da Vittorio Amedeo II di Savoia a Carlo VI d’Austria (1713-1734)

Nel 1713 con la pace di Utrecht, la Sicilia cessa di essere dominio spagnolo e viene assegnata a Vittorio Amedeo II di Savoia, ma il cambiamento politico non influenza l’attività del tribunale che, per via di un accordo diplomatico tra Vittorio Amedeo e Filippo V di Spagna, continua a operare sotto le direttive del Consiglio della Suprema di Madrid. Nei cinque anni di dominazione sabauda vengono celebrati due autodafé in cui compaiono 22 penitenziati (Renda, 1997: 61).
Nel 1720 i Savoia cedono la Sicilia a Carlo VI, imperatore d’Austria, il quale, al contrario, decide di rompere il legame del tribunale siciliano con Madrid, affidandone la direzione a un Inquisitore generale a Vienna. Nel corso dei quindici anni di dominazione austriaca vengono inquisite 67 persone di cui 6 molinisti, 12 bigami, 21 basfemi e 28 sortileghi. Proprio durante la dominazione austriaca viene celebrato il solenne autodafé in cui vengono rilasciati al rogo due religiosi da tempo incarcerati nelle segrete del tribunale, suor Getrude e fra Romualdo, colpevoli di quietismo e molinismo. A fine Seicento, la corrente quietista del prete spagnolo Miguel de Molinos aveva avuto larga diffusione in Sicilia come in altre regioni d’Italia. Centro di radiazione era stato allora a Palermo il convento degli agostiniani scalzi di San Nicolò da Tolentino, dove attraverso la contemplazione e l’orazione mentale passiva, si stimolava lo sviluppo di una spiritualità mistica, lontana dalle forme ritualizzate di preghiera previste dalla Chiesa (Modica, 2009). La dottrina di Miguel de Molinos viene condannata nel 1687 in quanto potenzialmente corrosiva dell’intero apparato dottrinale ecclesiastico. Fra’ Romualdo e suor Gertrude, in quanto seguaci della “infetta dottrina” di Molinos, vengono incarcerati nel 1699 per finire bruciati vivi sul rogo dopo più di vent’anni, sotto la dominazione di Carlo d’Austria. Proprio il nuovo sovrano, infatti, per dare una dimostrazione ai siciliani della continuità del suo regno con il precedente governo spagnolo, finanzia la sfarzosa celebrazione dell’autodafé del 1724.
La cerimonia si svolge secondo gli antichi fasti spagnoli, con processione penitenziale e cavalcata a cui partecipano gli esponenti del governo cittadino, del clero e della nobiltà siciliana. Ne rimane memoria nelle cronache e resoconti ufficiali, quale ad esempio L’Atto Pubblico di fede solennemente celebrato nella città di Palermo a 6 aprile 1724 di Antonio Mongitore, dove si trova un dettagliato resoconto della cerimonia commissionato dall’Inquisizione stessa. L’ultimo autodafé è quello del 1731 in cui viene condannato per proposizioni ereticali l’avvocato Antonino Canzoneri.

Il tribunale autonomo (1734-1782)

Nel 1734 la Sicilia si ritrova unita al regno di Napoli sotto la guida di Carlo Borbone, figlio del re di Spagna e capostipite della nuova dinastia Borbone. L’Inquisizione di Sicilia cessa pertanto di essere austriaca, ma non ritorna ad essere spagnola. Gli inquisitori in carica, Antonino Franchina e Juan Francisco Iniguez Abarca, continuano a operare senza dipendere da Madrid, né da Vienna, diventando così di fatto un organo autocefalo (Renda, 1997: 170). Nel 1738, con il breve Cum nobis potissima et summa cura papa Clemente XII ne sancisce ufficialmente l’autonomia, dando il via alla sua ultima fase. Nei primi anni di autonomia dell’Inquisizione siciliana, il processo di maggior risonanza è quello contro il monaco benedettino Mariano Crescimanno, accusato di quietismo e molinismo e condannato alla reclusione perpetua nelle carceri penitenziali.
Con l’autonomia inizia il declino dell’Inquisizione siciliana. Carlo Borbone svuota pian piano il tribunale dei suoi privilegi, riducendolo così a uno dei tanti tribunali del panorama giuridico isolano. Nel 1746, le cause inerenti il foro privilegiato dell’Inquisizione vengono subordinate all’esame di una giunta presieduta dal viceré, mettendo così fine ai molteplici conflitti giurisdizionali che, nonostante la stesura delle tre Concordie cinquecentesche, continuavano a paralizzare la giustizia ordinaria (Sciuti Russi, 2009: 70-73). Nel 1749, con la riforma dell’amministrazione della giustizia del ministro Bernardo Tanucci, il foro privilegiato dell’Inquisizione viene limitato alle cause dei suoi ufficiali, viene drasticamente ridotto il numero del personale e viene inibita la facoltà degli inquisitori di comminare censure o scomuniche agli ufficiali regi. Nel 1751 si proibisce ai commissari del Santo Uffizio di procedere con carcerazioni notturne. I provvedimenti e le riforme del ministro Tanucci vengono duramente contrastate dall’inquisitore Francesco Maria Testa, il quale ne chiede al re la cancellazione, ma il processo di svuotamento funzionale del tribunale è già in atto e conosce un’accelerazione con l’ascesa al trono di Ferdinando Borbone e della moglie Maria Carolina (figlia dell’imperatrice d’Austria Maria Teresa) e del nuovo ministro il marchese della Sambuca. Ex ambasciatore spagnolo in Austria, il ministro Sambuca applica nell’isola la stessa politica che Maria Teresa d’Austria aveva applicato ai tribunali dell’Inquisizione dei territori italiani sotto il dominio austriaco: svuotarli delle loro funzioni non procedendo alla sostituzione degli inquisitori fino alla soppressione per inattività. Così, alla morte di Antonino Franchina nel 1779 e alla promozione di Niccolò Cianfaglione come arcivescovo di Messina nel 1780, i due posti di inquisitori provinciali rimangono vacanti. Già in questi anni, si comincia a discutere l’ipotesi di una possibile soppressione del tribunale: i vescovi di Sicilia si muovono in difesa del Sant’Uffizio, all’interno del Senato di Palermo si discute sugli effetti che la possibile soppressione di uffici e incarichi ancora attivi comporterebbe per molte famiglie siciliane, mentre molti esponenti del ministero togato sono ormai convinti dell’anacronismo del tribunale (Sciuti Russi, 2009: 97).
Il lento declino dell’Inquisizione di Sicilia ha fine nel 1782 quando il neo viceré Domenico Caracciolo, arrivato a Palermo nell’ottobre del 1781, si fa promotore dell’abolizione del “terrible monstre”. Il 16 marzo 1782, Ferdinando Borbone emette il decreto abolitivo dell’Inquisizione siciliana, mentre il 27 marzo il viceré Caracciolo provvede alla chiusura delle carceri, la distruzione di stemmi e insegne, l’eliminazione delle gabbie di ferro utilizzate per esporre le teste dei ribelli sulla facciata dello Steri. Un anno dopo, nel 1783, l’antico archivio inquisitoriale viene dato alle fiamme con una solenne cerimonia pubblica per celebrare l’abolizione dell’Inquisizione siciliana. L’intera documentazione processuale viene invece bruciata, sottraendo così agli storici una fonte insostituibile per lo studio dell’attività dell’Inquisizione in Sicilia. Dal rogo si salvano solo le carte contabili, attualmente conservate presso l’Archivio di Stato di Palermo (sede della Gancia). Per provvedimento di Filippo II, sin dal 1545, il tribunale di Palermo, come gli altri tribunali distrettuali, aveva dovuto provvedere ad inviare al Consejo de la Suprema y General Inquisición delle relazioni sulle cause in corso, mentre i casi giudiziari più complessi venivano invece inviati per intero. Per questa ragione, l’Archivio Storico Nazionale di Madrid conserva la documentazione esistente del tribunale siciliano nella sezione Inquisición Sicilia, dove si conserva la corrispondenza, le relaciones de causas e molti dei processi del tribunale siciliano.

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Cronotassi degli Inquisitori

Article written by Valeria La Motta | Ereticopedia.org © 2016

et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque

[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]

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