Concilio di Trento

Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo
Edizioni CLORI | Firenze | ISBN 978-8894241600 | DOI 10.5281/zenodo.1309444


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Il concilio di Trento nacque come risposta alla Riforma protestante. Se in un primo momento tra i suoi fautori vi erano molti (tra i quali l’imperatore Carlo V e la fazione curiale degli «spirituali») che lo vedevano come uno strumento per sanare lo scisma luterano, alla fine il concilio, la cui evoluzione fu profondamente influenzata dalle vicende politico-ecclesiastiche contingenti, sancì la più dura condanna delle eresie e la riorganizzazione della Chiesa cattolica, definendo i canoni dell’ortodossia e della liturgia, nuove norme sulla disciplina del clero, sul ruolo dei vescovi e della gerarchia, che hanno contraddistinto il volto della Chiesa moderna e contemporanea. Una apposita congregazione cardinalizia, la Congregazione del Concilio, venne creata da papa Pio IV il 2 agosto 1564 con la costituzione apostolica Alias nos, col compito di coordinare e vigilare sull’applicazione dei decreti tridentini. Tale congregazione, progressivamente indebolitasi in età contemporanea, cessò di esistere nel 1967 allorché Paolo VI creò la Congregazione per il Clero, che ne assorbì le residue funzioni.

Il concilio come strumento di risoluzione del conflitto con i protestanti

Già Lutero, a seguito della bolla Exsurge domine (15 giugno 1520) di Leone X che lo condannava, evocò lo strumento tradizionale del concilio come risoluzione del conflitto. Tuttavia per Lutero il concilio doveva essere libero e neutrale e svolgersi in Germania, e il rappresentante del papa alla dieta di Worms (1521), Girolamo Aleandro, non poté assolutamente accettare tale opzione.
Nel 1537 Paolo III tentò una convocazione del concilio prima a Mantova e poi a Vicenza, ma l’ipotesi venne ben presto accantonata. Si tentò allora la strada dei colloqui religiosi con i protestanti: il più importante di essi, quello di Ratisbona del 1541, che vide la partecipazione del cardinale Gasparo Contarini, il più attivo fautore della riconciliazione, il quale, per giungere ad un accordo sulla questione della salvezza, propose ai luterani fautori della iustificatio sola fide la formula teologica della «doppia giustificazione» (l’uomo è giustificato per fede, ma deve confermare concretamente questa giustificazione attraverso le sue opere), fallì miseramente. Al di là delle questioni dottrinarie, quel che divideva le parti era una idea di Chiesa profondamente divergente.

Il concilio di Trento e la definizione della nuova ortodossia della Controriforma: organizzazione, vicissitudini e decreti

La prima fase del concilio (Trento e Bologna, 1545-48)

Nel 1542, anno della morte del Contarini, fu emanata la prima convocazione a Trento. La sede pareva un buon compromesso, trattandosi di un principato vescovile facente parte del Sacro Romano Impero di Carlo V, il cui principe-vescovo era doppiamente obbligato al papa e all’imperatore. Ma non se ne fece nulla fino al dicembre 1545. Il concilio, presieduto dai cardinali legati Del Monte, Cervini e Pole, con monsignor Angelo Massarelli segretario generale, vedeva alla sua apertura la partecipazione di soli 31 vescovi, quasi tutti italiani. La guerra di Carlo V contro la lega di Smalcalda, iniziata nell’aprile 1546, impedì la partecipazione all’assemblea di delegati protestanti. Il concilio si organizzò in tre congregazioni, che discutevano una dopo l’altra le varie questioni all’ordine del giorno: a) teologi, b) congregazioni generali di tutti i prelati, c) apposite deputazioni. I vescovi, i priori generali degli ordini religiosi e i rappresentanti delle congregazioni monastiche detenevano il diritto di voto.
Una prima importante deliberazione, che andava contro alla concezione protestante del primato della Scrittura, fu presa nella quarta sessione dell’8 aprile 1546: fondamenti della fede erano, con pari importanza, la Scrittura e la Tradizione. Un altro decreto importante fu promulgato nella quinta sessione del 17 giugno 1546, quello sul Peccato originale: si stabiliva, contro l’opinione dei protestanti, che esso veniva completamente mondato dal battesimo.
Mentre ferveva la guerra, e le truppe protestanti minacciavano di invadere i territori trentino-tirolesi, si svolse il dibattito sulla questione teologica più spinosa, quella della giustificazione. Dopo lunga e tormentata discussione, la deliberazione finale venne approvata nella sesta sessione (13 gennaio 1547). Il decreto insisteva sulla cooperazione tra la grazia giustificante e i meriti nel procurare la salvezza all’uomo. L’eccessiva insistenza sui meriti fu all’origine del dissenso del cardinal Pole, il quale si ritirò dal concilio sotto pretesto di malattia per non votare una risoluzione che non condivideva. Nella stessa sessione venivano approvati il decreto sull’obbligo della residenza dei vescovi nelle proprie diocesi (un’assenza ingiustificata di oltre sei mesi era deprecata) e il decreto sui sacramenti, fissati nel numero di sette. Anche quest’ultimo costituiva di fatto una severa condanna della dottrina protestante, che riteneva tali solo i sacramenti del Battesimo e della Cena (eucarestia).
In seguito a un’epidemia di tifo, nell’ottava sessione dell’11 marzo 1547 si decise il trasferimento a Bologna. In effetti l’epidemia di tifo, che pure fece alcune vittime tra i prelati, fu un ottimo pretesto per spostare l’assemblea in una città sotto il controllo politico diretto del papa, facente parte dello Stato della Chiesa, e limitare così l’influenza dell’imperatore, che protestò vivamente. Il 24 aprile 1547 nella decisiva battaglia di Mühlberg Carlo V infliggeva per di più una disfatta clamorosa alla lega dei principi protestanti, di fatto annientata: adesso la partecipazione dei protestanti al concilio e la conseguente riconciliazione potevano essere imposte manu militari: l’Interim di Augusta imponeva di fatto ai protestanti la dottrina cattolica romana con alcune concessioni (per es. la comunione sub utraque specie e il matrimonio dei preti); lo spostamento del concilio a Trento mise i bastoni tra le ruote ai piani dell’imperatore, che era riuscito anche ad imporre ai protestanti l’invio di una loro delegazione a Trento (a Bologna, in territorio dello Stato della Chiesa era improponibile). Proprio a causa dell’opposizione imperiale il proseguimento delle sessioni conciliari a Bologna ebbe breve vita e il concilio fu di fatto sospeso nel 1548.

La seconda fase tridentina (1551-52)

Il concilio fu riconvocato da papa Giulio III per il 1° maggio 1551 a Trento, sotto la direzione del cardinal legato Crescenzio, coadiuvato dai due vescovi Pighino e Lippomano. Il più importante tra i decreti approvati fu quello sull’eucarestia (11 ottobre 1551, tredicesima sessione), che confermava la dottrina della transustanziazione contro quella della consustanziazione protestante. Questa fase del concilio vide l’effimera partecipazione di una delegazione protestante. Nel marzo 1552 Maurizio di Sassonia, postosi alla guida dei principi protestanti e alleatosi con la Francia, riprese le ostilità contro Carlo V. L’imperatore fu colto di sorpresa dall’offensiva e dovette fuggire in tutta fretta da Innsbruck, dove si trovava per seguire da vicino l’evoluzione del concilio. Di fronte al precipitare della situazione politico-militare, il 28 aprile il concilio fu sospeso a tempo indeterminato.

La terza ed ultima fase (1562-63)

Per diversi anni non si parlò più di concilio. Se le ostilità tra Carlo V e i Francesi si interruppero con le tregue di Vaucelles (febbraio 1556), l’intransigente papa Paolo IV, fieramente ostile all’imperatore, deprecava l’ipotesi di un concilio in territorio protestante. Per la sua attività di riforma, papa Carafa si servì di una apposita congregazione per la riforma e ventilò la convocazione di un concilio a Roma sotto la sua personale direzione. Paolo IV, poi, intraprese una guerra contro Carlo V e Filippo II (settembre 1556-settembre 1557) e convinse i Francesi a riprendere le ostilità contro l’imperatore (gennaio 1557). In seguito la Francia, sempre più minata dai conflitti religiosi interni che esplosero negli anni sessanta, subiva una dura batosta militare a San Quintino (agosto 1557) ed era costretta a firmare il trattato di Cateau-Cambrésis (1559). Solo con l’avvento di un nuovo pontefice, Pio IV, il concilio poté essere riconvocato (bolla del 29 novembre 1560), ma in un contesto ormai profondamente diverso: l’Impero di Carlo V non esisteva più, diviso tra i domini spagnoli di Filippo II e quelli tedeschi del nuovo imperatore Ferdinando, e la frattura protestante era ormai insanabile: l’Europa era ormai entrata nell’epoca delle opposte confessionalizzazioni.
Il concilio si riaprì dunque a Trento il 18 gennaio 1562, diretto dai cardinali legati Seripando e Gonzaga. Un gravissimo contrasto esplose sulla natura dell’obbligo di residenza dei vescovi. Una parte dell’assemblea, infatti, sosteneva che esso fosse sancito de iure divino, il che scavalcava l’autorità del papa. Oltretutto nel marzo 1563 morivano entrambi i cardinali legati (il 2 marzo il Gonzaga e il 17 il Seripando), che furono sostituiti da Giovanni Morone, perseguitato per eresia da Paolo IV ma assolto da Pio IV, e da Bernardo Navagero, ex ambasciatore veneziano a Roma proprio sotto papa Carafa ed elevato al rango cardinalizio da Pio IV. Se il ruolo di Navagero fu più defilato, l’azione di Morone diede nuovo slancio ai lavori dell’assemblea, che approvò l’importante decreto dei seminari (14 luglio 1563, ventitreesima sessione) e successivamente mise mano a un’importante serie di decreti sulla riforma della Chiesa e di ulteriore definizione dei dogmi (ventiquattresima sessione dell’11 novembre 1563 e venticinquesima ed ultima del 3-4 dicembre 1563). I decreti di riforma riguardavano i doveri dei cardinali e dei vescovi e dei preti, l’organizzazione delle diocesi e delle province ecclesiastiche (e relativi sinodi e concili), la regolamentazione degli ordini religiosi etc. Sul fronte dogmatico, venne ribadita la sacralità del matrimonio e ne vennero fissati i criteri di validità, appositi decreti furono promulgati sulle dottrine del Purgatorio e delle indulgenze, nonché sul culto di santi, reliquie ed immagini.
Sciolto infine il concilio dai cardinali Morone e Navagero nel dicembre 1563, Pio IV ne confermò i decreti il 26 gennaio 1564, ed istituì la Congregazione del Concilio. Fu poi compito del successore Pio V far pubblicare i decreti ed inviarne la stampa a tutti i vescovi nei vari angoli del mondo, nonché pubblicare il Catechismo Romano, una summa della dottrina tridentina ad uso dei parroci, come auspicato dal concilio stesso.

Il disciplinamento del clero e il clero criminale

Nella quasi totalità dell’età moderna, omicidi, usura, violenze, pratiche sessuali di ogni genere, estorsioni, truffe, falsificazione di atti o moneta, contrabbando, abusi legati al ministero sacerdotale, vedono sotto processo specialmente esponenti del clero.
È da specificare il fatto che restano nell’ombra i tassi di criminalità del clero per la scarsa consistenza degli interventi giudiziari (circoscritti ai tribunali diocesani), ma in maggior misura, e a causa della tendenza dei tribunali di risolvere ogni controversia con accordi tra imputati e parte offesa (i giudici tendono ad evitare pene rigorose: essi cercano la remissione della querela, la riappacificazione delle parti o le rapide composizioni).
Prima del concilio di Trento (che cercherà di porre un argine alla deriva dei sacerdoti), però, vi era una minoranza di diocesi al cui interno vigeva un rigoroso rispetto per la parola di Dio: una su tutte era la Verona di Gian Matteo Giberti, nella quale dal 1525 al 1542 il clero delinquente (conviventi, inconfessi, eretici, usurai, etc…) veniva punito a dovere, anche se con qualche eccezione specialmente in merito alle convivenze proibite dove nei processi contro parroci, questi ultimi venivano riammessi dalla Curia ad esercitare la cura d’anime (anche per merito del pagamento di un’ammenda per revocare la sospensione a divinis). In generale, tuttavia, nell’Italia del primo Cinquecento, le vite disordinate di tanti uomini di Chiesa mettono a dura prova la sua autorità. Sia l’impegno pastorale, sia le condanne non riescono a contrastare gli abusi. Il clero mascalzone dispone di molte vie di fuga, grazie al privilegio di foro ed ai giochi di sponda con i giudici di Stato e con Roma.
Di questi apparati scenici restano tracce sin dai primi atti del Tridentino: le precarie condizioni della giustizia criminale della Chiesa erano note ai padri conciliari. Nel 1551 (sessione XIII) si impose una questione importante: molti vescovi evitavano di procedere contro i sudditi, poiché temevano di finire sotto processo a seguito di false denunce degli imputati. A questo problema i padri conciliari risposero stabilendo subito «barriere protettive» intorno alle autorità ecclesiastiche per favorire la guida di tali personalità alla riforma del clero; in più fu deciso che le cause in cui i prelati dovessero comparire in giudizio, dovevano essere riferite al papa e concluse da quest’ultimo. In questa situazione sembrava che solamente il Sant’Uffizio potesse disciplinare questi peccatori in abito talare, grazie all’allargamento di competenze che nel tempo operò ai danni di altri tribunali. Nonostante tutto, però, l’ampliamento di queste mansioni riuscì solo in parte a bloccare la deriva del clero criminale, poiché in ambiti dove il tribunale della fede non poteva estendere il suo raggio d’azione, le speranze di interventi erano limitate alla bestemmia ereticale, alla bigamia, ai sortilegi e alla sollecitazione in confessionale. A quel tempo la dottrina eterodossa dilagava per l’Italia e rischiava di minare la Chiesa: questo era il principale cruccio dell’Inquisizione. Una volta eliminati i nemici dell’ortodossia, si sarebbe trovato il tempo di punire gli abusi degli ecclesiastici.
Nel Cinquecento furono scritti anche diversi manuali sopra la questione. Esempi rilevanti furono la Praxis criminalis canonica (1543) del vescovo di Calahorra, Juan Bernardo Diaz de Lugo, e la Canonica criminalis praxis (1580) di Pietro Follerio, che avevano una conclusione comune, ovvero l’esigenza di non esagerare nel giudizio dei chierici impenitenti, durante un processo ai loro danni.
Uno degli obbiettivi principali del concilio di Trento era la riforma del clero e del popolo e per questo un ruolo centrale nell’educazione dei laici e ecclesiastici fu affidato ai vescovi. Si decise che essi avevano la facoltà di procedere contro i chierici esenti, come delegati della sede apostolica. Per trasformare le curie vescovili nei centri propulsori di riforme incisive, fu posto un freno al dilagare delle esenzioni e delle deroghe: per arginare questa deriva pericolosa, furono approvate solo deleghe apostoliche orientate a rafforzare le Chiese locali. I vescovi erano chiamati ad un rigido controllo delle ordinazioni e a un’attenta verifica degli abusi del clero. I soli limiti del loro foro criminale vertevano sugli eccessi di frati e monaci e sui delitti commessi da uomini di Chiesa di altre diocesi. Per i primi la competenza restava ai rispettivi ordini, per i secondi gli ordinari diocesani avrebbero dovuto, anche se muniti di deleghe speciali, collaborare con i loro colleghi di altre diocesi competenti su quel determinato territorio. Ma più che sulla repressione, si insistette sulla prevenzione e correzione degli ecclesiastici: nessuno poteva essere ordinato e neanche tonsurato senza la titolarità di un beneficio sufficiente per una vita dignitosa. I vescovi, insomma, erano tenuti a verificare che chi si avviava al sacerdozio non lo facesse per sfuggire alla giustizia; per i curati, inoltre, competenza ed integrità diventavano requisiti obbligatori. Chi dava scandalo aveva due alternative: o tornava sulla retta via, o lo avrebbero atteso l’ammonimento ed il castigo, oltre che la rimozione. Per quel che riguardava i giochi, i balli, le gozzoviglie e le attività secolari proibite al clero, si attribuì ai singoli prelati la facoltà di inasprire le pene in vigore a loro piacimento. Su competenze, procedure e pene della giustizia criminale della Chiesa, invece, non ci furono interventi di rilievo. Si stabilì che i processi di primo grado fossero ultimati entro due anni dalla data di avvio, che solo in caso di mancato rispetto di quella scadenza fosse lecito rivolgersi a giudici di grado superiore (questi ultimi vincolati a loro volta a decidere al più presto) e che nelle cause criminali e matrimoniali non ci fosse altra giurisdizione ecclesiastica competente di rango inferiore a quella vescovile. Con la fine dell’emergenza ereticale e la chiusura del concilio, però, l’unità d’intenti tra Chiesa e Stato cominciò a sfaldarsi. In un tale contesto fu difficile rendere efficienti i tribunali criminali ecclesiastici: papa Pio V cercò con la bolla Cum primum (1566) di inasprire le pene per gli uomini di Chiesa blasfemi, simoniaci e sodomiti e cercò di insistere sull’obbligo di residenza di tali soggetti e sui controlli sulla loro condotta; ma malgrado questi provvedimenti, anche per questo pontefice il privilegio di foro era importante almeno quanto il suo zelo riformatore. L’esigenza di tutelare il buon nome del clero assunse molta più importanza rispetto all’obbiettivo di reprimere i delitti dei suoi rappresentanti. Per l’Italia si cominciò a pensare a schemi di governo della criminalità ecclesiastica enormemente diversi da quelli approvati a Trento. Un primo espediente fu il potenziamento del raggio d’azione delle nunziature, operato per riorganizzare la Chiesa all’interno della penisola. La conseguenza di tale provvedimento fu il ridimensionamento del ruolo dei vescovi, il cui foro criminale perdette importanza (già minato dallo sviluppo dei tribunali locali del Sant’Uffizio); ciò comportò la concreta emarginazione di tali organi giudicanti dal controllo dell’ortodossia. Se anche sul terreno pastorale la sola alternativa a vescovi pigri o troppo attenti agli equilibri interni delle rispettive Chiese era nell’intervento dei diplomatici del papa (spesso erano gli stessi ordinari diocesani ad essere accusati di complicità o di ignorare la reiterazione degli abusi), non è difficile comprendere che, sul piano della giustizia penale ecclesiastica, il ruolo delle nunziature viene incrementato dopo il Tridentino con determinati privilegi opportunamente dosati e che talvolta provocarono reazioni irritate degli interessati. Nel 1567 Pio V decise di obbligare i nunzi a tenere un registro delle decisioni assunte in base ai privilegi avuti e di darne conto ogni trimestre a Roma, onde evitare che i suddetti usassero in modo improprio le facoltà speciali di cui erano muniti. Tale iniziativa, che non ebbe grande applicazione, si riferiva alle scomuniche di pertinenza papale e non alle attività giudiziarie. Per riassumere, dopo Trento, l’asse privilegiato su cui ruotò la giustizia criminale ecclesiastica fu quello incentrato su accordi diretti tra i diplomatici del papa ed i vertici dei singoli Stati, sempre sotto la supervisione di Roma. I nunzi, dal compito loro affidato di discutere sui nodi più controversi delle norme (relative specialmente all’applicazione della pena capitale), ottennero quindi competenze sopra molte cause criminali minori. Ciò nonostante, le difficoltà per i nunzi non mancarono: sul piano giudiziario essi dovevano farsi garanti della riabilitazione dei confini tra le giurisdizioni concorrenti, ridare adito ai diritti della Chiesa e far terminare le ingerenze da parte di altri poteri. Chiaramente gli esiti di questi scontri furono incerti e differenziati a seconda del territorio in cui si svolsero, ma sia per i vertici romani, sia per i nunzi, tutto ciò non prelude ad una riforma della giustizia criminale ecclesiastica basata sul modello tridentino della centralità dei tribunali diocesani. I vescovi erano l’anello debole. Arginare il problema sembrava impossibile, dato che le frange più incallite del clero delinquente continuavano a giocare di sponda tra le varie giurisdizioni dove i vescovi potevano fare ben poco. Il ridimensionamento di questi ultimi fu accentuato anche dalla creazione, nei primi anni Settanta del XVI secolo, della Congregazione dei Vescovi e Regolari. Se la Immensa aeterni Dei di Sisto V obbligava tale Congregazione al divieto di operare a livello giudiziario, nel 1588 (lo stesso anno di questa bolla papale) un concistoro approvò una nuova regolamentazione delle sue competenze giudiziarie e quindi cancellò i limiti d’intervento previsti dalla deliberazione sistina. Il primo messaggio che arrivava ai vescovi, da parte dei cardinali, verteva sulla disponibilità di eseguire gli ordini senza obiezioni. La riprova che tale Congregazione dei Vescovi e Regolari mirava ad intimidire i vescovi ed a delimitare la loro autonomia, piuttosto che applicare i decreti tridentini, derivava da due strumenti di forte pressione: il primo erano le visite apostoliche, ovvero le ispezioni delle diocesi affidate a delegati romani (per ribadire il principio che l’elaborazione e la guida dei processi di rinnovamento toccavano alla Curia romana e non ai vescovi); mentre il secondo era l’invio in una determinata diocesi di un vicario apostolico, cioè un commissario papale investito del suo governo per periodi di tempo variabili, al posto del vescovo inadempiente nello svolgere il proprio ministero (il tutto a spese del titolare). Lo strapotere del nuovo dicastero e la massiccia presenza di visitatori apostolici fece sì che si scatenassero pesanti proteste verso questi ultimi, tanto da far moderare i cardinali in merito ai loro provvedimenti. L’effetto combinato delle opposizioni incontrate e del riequilibrio di poteri tra l’autorità ecclesiastica locale e centrale, a tutto vantaggio di quest’ultima, fece sì che le incursioni dei visitatori ottenessero modesti risultati. All’indomani del concilio il modello utilizzato dai cardinali della Congregazione era esterno all’interesse per la riorganizzazione dei tribunali criminali clericali e per quelli diocesani. La logica che li guidava era l’appello alle grandi istituzioni centrali: se nessuno segnalava a Roma abusi di qualsiasi genere, non vi era motivo di interessarsi della giustizia penale della Chiesa. Differente è il discorso sopra il Sant’Uffizio, che costituì una rete di tribunali locali i quali applicavano un modello di centralizzazione giudiziaria flessibile: spettava ai giudici valutare se e come giudicare i chierici presunti rei, senza coinvolgere direttamente Roma in maniera ridondante.
Questione importante sono le visite ad limina Petri. Volute da Sisto V con la costituzione apostolica Romanus Pontifex del 1585, esse erano viaggi periodici a Roma per incontrare il papa e consultarsi con lui per riceverne consigli propedeutici per il governo delle Chiese locali. Bisognava presentare al pontefice una relazione sull’andamento della vita religiosa nelle rispettive comunità, ad intervalli fissi, proporzionali alla distanza da Roma: triennali per i vescovi della penisola italiana, quadriennali e quinquennali per quelli europei e nordafricani e decennali per tutti gli altri. Il che era una ennesima prova del controllo centrale operato dalla Chiesa romana (tali relazioni furono di competenza, in seguito, della Congregazione del Concilio). Ciò nonostante questo nuovo obbligo fu avvertito come fastidioso e ne sono esemplificative le numerose richieste di proroga dei vescovi. Un ulteriore aspetto che colpisce è il fatto che la valutazione della Congregazione del Concilio sopra tali omissioni riguardava principalmente i sinodi, le visite pastorali e l’istituzione dei seminari, ma non la lotta contro gli abusi del clero.
Nonostante casi eccezionali, nel periodo postridentino, di diocesi ligie al loro dovere di applicazione dei decreti di tale concilio (come la Milano borromaica, che fu un caso a sé), l’impostazione intransigente derivante da Carlo Borromeo non prese piede in tutta la penisola. Il trattatista Marco Antonio Genovese, nella Praxis archiepiscopalis curiae Neapolitanae del 1602, affermò che se gli abusi degli ecclesiastici non provocavano scandalo, infamia o pregiudizio di terzi, i visitatori clericali dovevano astenersi dal processare e condannare tali chierici: una visita pastorale doveva mirare a correggere, non a reprimere. Seguendo il suo parere, numerosi manuali per visitatori e giudici asseriscono che l’intervento dei magistrati competenti deve essere repentino, ma senza foga. Bisognava evitare ogni pubblicità ai provvedimenti repressivi. Non bisognava dimenticare che anche le sentenze più dure erano vincolate alla facoltà di moderazione o commutazione, riservata ai visitatori stessi, ai nunzi pro tempore o, su loro delega, al vicario patriarcale. Insomma la novità del tardo Cinquecento, in tutti i casi che coinvolgono esponenti del clero, fu principalmente la capacità di indirizzare la denuncia verso i tribunali ecclesiastici e non verso quelli statali. Tutto ciò per pretendere il rispetto del privilegio di foro ecclesiastico, tanto che anche quando i delitti dei chierici sono denunciati ai tribunali dello Stato, la rimessione degli atti al foro ecclesiastico era una pratica usuale. Bisognava salvaguardare gli interessi e l’onore degli ecclesiastici delinquenti, indipendentemente dalla gravità dei delitti: le sentenze della giustizia criminale clericale erano sempre bonarie e con pene incredibilmente lievi, senza che i colpevoli fossero rimossi dalle loro cariche (spesso la sola condanna adeguata fu l’esilio, pena che non dà nell’occhio, ma che spesso veniva condonata). Un altro aspetto degno di nota è che con il passare del tempo la colpevolezza per determinati reati gravi (come la sodomia, la pedofilia, l’omicidio o lo stupro) era del tutto relativa: perché i delitti ricevessero una adeguata sanzione, essi dovevano essere ripetuti ed accompagnati dalla dichiarazione di incorreggibilità.
Con l’inizio del XVII secolo non scaturirono ingenti cambiamenti inerenti al perseguimento della criminalità clericale nei tribunali ecclesiastici ordinari. Solo verso la fine del Seicento (1693) si può notare un mutamento nella Immensa aeterni Dei sistina, con un decreto che ne modificò gli ordinamenti: dopo un secolo in cui i dicasteri come la Congregazione dei Vescovi e Regolari avevano operato in ambito giudiziario, lontani dalle deliberazioni di Sisto V, essi persero per sempre quelle facoltà. I cardinali che guidavano tali Congregazioni furono costretti a circoscrivere le proprie attività di coordinamento all’ambito pastorale/religioso, senza intromettersi nella risoluzione dei processi, restituita alle istituzioni giudiziarie romane titolari di poteri d’appello. Da quel momento tutti i processi penali affidati al vaglio delle Congregazioni cardinalizie, dovevano essere seguiti da altri giudici centrali (tranne le sentenze).
Sul fronte delle pene verso i chierici il Seicento vede nel 1627 la nascita della "Pia casa di penitenza di Corneto", meglio conosciuta come Ergastolo di Corneto. Si trattava di un luogo di reclusione ai lavori forzati o alla remigazione per ecclesiastici criminali. L’intento di tale prigione era la separazione netta di status tra gli uomini di Dio e i criminali comuni (destinati alle carceri statali o inquisitoriali). Nel Seicento, quindi, il disinteresse per reati perpetrati dal clero era in gran parte costante e tale da far perdurare una situazione non dissimile dal periodo pretridentino.

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Article written by Luca Al Sabbagh & Daniele Santarelli | Ereticopedia.org © 2013-2016

et tamen e summo, quasi fulmen, deicit ictos
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra
invidia quoniam ceu fulmine summa vaporant
plerumque et quae sunt aliis magis edita cumque

[Lucretius, "De rerum natura", lib. V]

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